Cassation court allows tax appeal by reducing appeal term from one year to six months for cases started after July 2009.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Regional Tax Commission declared the tax authority's appeal untimely because it was filed within six months of the first-instance judgment. The authority argued the original one-year appeal period should apply, but the court found the six-month rule mandatory for proceedings initiated after July 4, 2009. Consequently, the court dismissed the lower court's rejection of the appeal, quashed the decision, and remanded the case for a new ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 comma 17 della L. 69/2009; Art. 58 comma 1 della medesima legge: The six-month appeal term established by the 2009 law applies retroactively to tax proceedings initiated after its entry into force, overriding the previous one-year period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26220-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SOCIETÀ' FRANCESCO DI CESARE RISCALDAMENTI DI DI CESARE ANDREA & C. SAS ; - intimata - avverso la sentenza n. 1852/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. La soc. Francesco di Cesare Riscaldamenti di Di Cesare Andrea & C. sas impugnava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento per tributi Irpef relativi all'anno di imposta 1999 .
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, la sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Lazio rigettava l'appello; la Corte di Cassazione con ordinanza nr 23670/2010 dichiarava la nullità dell'intero giudizio rimettendo la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio; riassunto il procedimento dalla società ricorrente nei confronti dei soci la CTP di Roma accoglieva nuovamente il ricorso con sentenza che veniva gravata dall'Agenzia delle Entrate, la CTR dichiarava inammissibile l'appello in quanto l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado sarebbe stato tardivamente notificato all'appellato.
5. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata. Ric. 2020 n. 26220 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il motivo d'impugnazione l'Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.46 comma 17 e 58 della I. 69/ 09 in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 per avere la CTR erroneamente dichiarato la tardività dell'appello dell'Agenzia computando il termine in sei mesi anziché in un anno. 2 D motivo è fondato. 2.1 I giudici di seconde cure hanno ritenuto intempestivo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate in quanto notificato via pec in data 28/8/2018 e, quindi, oltre il termine di sei mesi dal momento che la sentenza della CTR è stata depositata in data 5/9/2017. 2.2 Per effetto del duplice richiamo contenuto negli artt. 51 1 comma e 38 d.lvo 546/1992 anche nel processo tributario trova applicazione la disciplina del «termine lungo>> dell'impugnazione, attualmente fissato dall'ad 327 comma 1 cpc, in sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. 2.3 La disposizione testè menzionata prevedeva il termine di un anno, ridotto a sei mesi dall' art. 46, comma 17 della I. 69/2009, l'art 58 comma 1 della medesima legge stabilisce espressamente l'applicabilità della modifica dei termini ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge e, quindi, a decorrere dal 4/7/2009. 2.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte «la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, Ric. 2020 n. 26220 sez.
MT - ud. 13-01-2022 -3- che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio» (cfr. Cass. 17060/2012, n. 6007/2012 e 15741/2013) 2.5 Nel caso di specie risulta che il giudizio sia iniziato nel 2004 con la conseguente applicazione del termine di un anno e 31 giorni che, quindi, risulta largamente osservato 3 Consegue all'accoglimento del ricorso la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra e provveda alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 gennaio il Presidente dr. LLìcio Napolitano r DEPOSITATO IN CANCELLERIA