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Decreto — n. 6812/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by declaring case extinguished due to plaintiff's withdrawal and settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 6812/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's withdrawal and a settlement agreement. The appellant, Telecom Italia, challenged a lower court judgment regarding a dispute with Raffaele Gazzillo, but the opposing party accepted the withdrawal. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without addressing the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws their claim and the opposing party accepts this withdrawal, the court may declare the proceedings extinguished, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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procedural extinction plaintiff withdrawal settlement agreement Code of Civil Procedure termination of litigation abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
235/2021 pubblicata in data 19.01.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia ed il verbale di conciliazione; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
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Testo completo

ETO R.G. 18994/2021 Roma, U2 MAR 2072 sul ricorso proposto da Pn211,6 2,11, TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia, giusta procura in atti; RICORRENTE Contro RAFFAELE GAZZILLO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Napoli nr. 235/2021 pubblicata in data 19.01.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia ed il verbale di conciliazione; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore Pres. Adriana Doronzo DEPOSITATC.:; IN CANCELLERIA '02MAR2021 CAN