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Ordinanza — n. 6811/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against regional commission ruling that automated IRAP checks require prior recovery notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6811/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court allowed the tax authority's appeal against a regional commission decision that invalidated an automated tax assessment. The commission had ruled that Article 36-bis of the Income Tax Law could not be used because the discrepancy involved declared credits rather than unpaid sums. The court rejected this distinction, holding that automated checks revealing inconsistencies between current and prior year data do not require a prior recovery notice.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972: Automated verification of tax declarations revealing inconsistencies between current and prior year data does not require a prior recovery notice before assessing additional tax.

Parole chiave

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automated tax assessment income tax law prior recovery notice tax credit discrepancy regional tax commission procedura di ricupero d'imposta rettifica delle detrazioni rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione dell'art. 36 bis, cmmi 2 e 3 del d.P.R.600/73, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Sicilia ha ritenuto illegittima la cartella emessa da essa ricorrente nei confronti della snc Rigano S.
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 39331/2001
Cass. n. 29582/2018
Cass. n. 4360/2017
Cass. n. 24747/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31450-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro RIGANO S. & FIGLI SNC; - intimata - avverso la sentenza n. 2526/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 31450 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione dell'art. 36 bis, cmmi 2 e 3 del d.P.R.600/73, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Sicilia ha ritenuto illegittima la cartella emessa da essa ricorrente nei confronti della snc Rigano S. e Figli in base al controllo automatizzato della dichiarazione IRAP relativa al 2007. Tanto la CTR ha ritenuto sulla considerazione che nel caso di specie l'art. 36 bis non avrebbe potuto essere impiegato trattandosi non di recupero di somme dichiarate e non versate ma di somme dichiarate in misura diversa dal dovuto;

2. la contribuente non si è costituita; considerato che;

1. il ricorso è fondato. L'Agenzia ha evidenziato di aver provveduto alla liquidazione della maggiore imposta e alla conseguente emissione della cartella impugnata, in esito ad un controllo automatizzato delle risultanze del modello Unico presentato dalla contribuente per il periodo d'imposta 2007 e sulla scorta della dichiarazione del periodo di imposta precedente. Era così emerso che il quadro IQ del suddetto modello riportava un debito di C 7726,00 ed evidenziava un credito dell'imposta del periodo precedente di €4854,00 mentre la dichiarazione per il 2006 riportava in debito di sole 1165,00.

E' stato da questa Corte affermato: "In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" (Cass. n.39331/2 O 2 1 ; n.29582/2018; n. 4360/2017; n. 24747/2020; n. 29582/2018; n. 4360/2017).

La CTR ha dunque disatteso la costante giurisprudenza di questa Corte: l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di crediti indicati dal contribuente, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero.

Questo principio -merita rimarcare- vale non solo quando le incongruenze emergono dalla dichiarazione sottoposta a controllo ma anche quando emergono dal raffronto tra i dati indicati nella dichiarazione e altri dati documentali forniti dal contribuente (come nel caso di specie erano emerse dal confronto tra il modello Unico presentato per l'anno 2007 e la dichiarazione relativa all'anno precedente);

3. il ricorso va conseguentemente accolto, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame delle questioni assorbite nonché per la liquidazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto. DEPOSITATO IN CANCELLERIA