Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6806/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses invalidity claim for missing hearing on non-harmonized taxes due to lack of EU law obligation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6806/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal challenging a regional tax commission's annulment of a tax assessment notice. The taxpayer argued that the tax authority violated procedural rights by failing to hold a mandatory pre-procedural hearing, relying on sector studies and accounting discrepancies. The court ruled that for non-harmonized taxes like IRPEF and IRAP, national law does not impose a general invalidity sanction for missing hearings unless specifically prescribed, and the taxpayer failed to prove the hearing was pretextual regarding the VAT component.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10 comma 3-bis legge 218/1997; Art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/73: In the absence of specific statutory prescription, national tax law does not render administrative acts invalid for lack of pre-procedural hearing on non-harmonized taxes, provided the taxpayer's defense is not pretextual.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian tax procedure pre-procedural hearing non-harmonized taxes sector studies administrative invalidity IRPEF and VAT procedural due process computo dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 comma 3-bis della legge 19 giugno 1997, n. 218
La Corte ha altresì precisato: "Nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l'Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi dell'art. 10 della I.
Art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. 600/73
Art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU 24823/2015
Cass. 20436/2021
Cassation court dismisses tax appeal on VAT but allows direct tax claim regarding bank investigation deductions.
Cass.sez. 5, ord. 31814 del 05112/2019
146 del 1998, mentre detto obbligo non opera qualora l'accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali" (Cass.sez. 5, ord. 31814 del 05112/2019).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15030-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MUCI COSIMO; - intimato - avverso la sentenza n. 3299/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 15030 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che: 1.con la sentenza in epigrafe, la CTR della Puglia ha annullato l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate a Cosimo Muci in rettifica, fondata su riscontrate "incongruenze contabili" nonché su studio di settore, del reddito di impresa ai fini Irpef, Iva e Irap dell'anno 2004, sull'assunto che "l'ufficio aveva errato nel ritenere che l'utilizzo delle risultanze dello studio di settore consenta di derogare al contraddittorio endoprocedimentale";

2. l'Agenzia ricorre per la cassazione della suddetta sentenza lamentando "violazione e/o falsa applicazione dell'art.10, comma 3-bis, della legge 19 giugno 1997, n.218 nonché dell'art.39, comma1, lett.d) del d.P.R. 600/73 e dell'art.2697 c.c.". Espone che l'avviso era essenzialmente fondato su accertate incongruenze nella contabilità del contribuente mentre lo studio di settore "era stato utilizzato come ulteriore elemento per rafforzare le conclusioni a cui l'ufficio era già pervenuto in considerazione dell'evidente sproporzione tra i ricavi ed il reddito dichiarato". Sostiene poi che, al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, il contraddittorio endoprocedimentale non era presupposto di legittimità dell'avviso e sottolinea la "pretestuosità" dell' "eccezione di difetto del contraddittorio sollevata dal contribuente in quanto non accompagnata dall'allegazione di elementi potenzialmente rilevanti in rapporto all'oggetto della contestazione, comunque da verificare nella loro fondatezza";

3. il contribuente è rimasto intimato;

4. il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo Stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimen tale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto" (Cass.

SU 24823/2015; conforme Cass. 20436/2021). La Corte ha altresì precisato: "Nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l'Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi dell'art. 10 della I. n. 146 del 1998, mentre detto obbligo non opera qualora l'accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali" (Cass.sez. 5, ord. 31814 del 05112/2019). Nel caso di specie si tratta di atto che ha ad oggetto, da un lato, tributi non armonizzati (Irpef ed Irap) per la cui determinazione sulla base, anche ma non solo, di studi di settore nessuna norma prevede l'obbligo di contraddittorio a pena di invalidità e, dall'altro lato, un tributo armonizzato (l'Iva) in rifermento alla determinazione del quale la mancata instaurazione del pur doveroso contraddittorio non può ritenersi causa d'invalidità non avendo il contribuente allegato cosa avrebbe fatto valere ove il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato attivato;

4. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa va rimessa alla CTR della Puglia in diversa composizione per esame delle questioni rimaste assorbite, nonché per la liquidazione delle spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla CTR della Puglia in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26