Cassation court remands case to lower court pending resolution of tariff minimum derogability issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing to await the resolution of a pending question regarding the derogability of tariff minimums. The appellant argued that the lower court violated statutory minimums by applying an additional 20% reduction beyond the legally permitted 50% cap. Since the core legal issue had already been raised in a separate interlocutory order, the court decided to suspend the proceedings rather than rule on the merits immediately.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 82 DPR n. 115/2002; Art. 12 co. 1 DM n. 55/2014: When a specific question regarding the derogability of tariff minimums arises, the case must be remitted to a new hearing pending the decision on that specific issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3526-2020 proposto da: DI RISIO ESMERALDA quale difensore di se stessa, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piave 41, presso lo studio dell'avvocato MARINA LO FARO; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, OHUE MONPHY; - intimati - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRENTO depositata il 15/12/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3526/2020 Numero sezionale 1615/2022 Numero di raccolta generale 6784/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie della ricorrente; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Trento, decidendo sull’opposizione proposta dall’avv.
Esmeralda Di Risio, ex art. 170 del DPR n. 115 del 2002, avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 27/2/2019 in favore dell’opponente, ed in relazione ai compensi maturati per la difesa prestata in un procedimento penale svoltosi dinanzi allo stesso Tribunale, in favore di Ohue Monphy, rigettava l’opposizione, che verteva solo sulla congruità della liquidazione. Il Tribunale reputava che il compenso era stato liquidato in conformità dei parametri di cui al DM n. 55/2014, che pone solo un limite massimo al riconoscimento dell’onorario, essendo la tabella utilizzata dal giudice nel provvedimento opposto conforme ai criteri citati ed alla previsione di cui all’art. 106 bis del DPR n. 115/2002.
In particolare, doveva evidenziarsi che il procedimento si era concentrato in una sola udienza nella quale il difensore aveva chiesto il proscioglimento del proprio assistito e che la vicenda non si presentava come complessa. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso Di Risio Esmeralda sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del DPR n. 115/2002, nonché dell’art. 12 Ric. 2020 n. 3526 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -2- F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3526/2020 Numero sezionale 1615/2022 Numero di raccolta generale 6784/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 co. 1 del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018 e dall’art. 2 co. 2 della legge n. 248/2006.
Si deduce che nella richiesta la ricorrente aveva già calcolato i compensi sulla base dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 per l’attività giudiziale in sede penale, ed in relazione alla difesa svoltasi dinanzi al GUP, essendosi poi provveduto alla riduzione di un terzo ai sensi dell’art. 106 bis del DPR n. 115/2002, in relazione ai compensi spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. L’ammontare così determinato era pari quindi ad € 1.290,00 (essendosi decurtato di un terzo il valore minimo pari ad € 1.935,00).
Il Tribunale ha invece ritenuto che anche tale importo minimo, all’esito della decurtazione, fosse ancora suscettibile di riduzione, essendosi fatto riferimento alla possibilità di un’ulteriore riduzione del 20%. La soluzione però non tiene conto del fatto che alla vicenda trova applicazione l’art. 12 co. 1 del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018 che non consente la riduzione dei valori medi dei parametri in misura eccedente il 50%. La soluzione impugnata, che ha liquidato i compensi in misura pari ad € 912,00, ha quindi violato il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari.
Il secondo motivo denuncia la violazione delle medesime norme di cui al primo motivo nonché dell’art. 106 bis del DPR n. 115/2002, assumendo che la decurtazione di un terzo posta da tale ultima previsione non può che operare sui compensi già Ric. 2020 n. 3526 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3526/2020 Numero sezionale 1615/2022 Numero di raccolta generale 6784/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 ridotti in misura non eccedente il 50%, come previsto dall’art. 12 co. 1 del DM n. 55/2014 nella versione applicabile alla fattispecie. Rilevato che i motivi pongono la questione relativa alla derogabilità dei minimi tabellari previsti dal D.M. 37/2018, per i quali è stata già rimessa altra controversia ala pubblica udienza con ordinanza di questa Corte n. 9564/2020sollevato in ricorso e nella memoria illustrativa, la causa debba essere rimessa alla pubblica e che debba quindi rinviarsi la causa a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione.
PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione di cui all’ordinanza interlocutoria n. 9564/2020. Così deciso nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2022 Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo Ric. 2020 n. 3526 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R