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Ordinanza Interlocutoria — n. 6782/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for public hearing due to lack of decisive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6782/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Romagnoli Germano against the Second Instance Court's decision declaring the defendants lacking standing. The lower court ruled that the Fondo Gamma Skye and Sagitta SGR S.p.A. were not proper parties to the contract dispute regarding the car parking space. The Supreme Court found no decisive evidence in the written record to justify a ruling on the merits and therefore remanded the case for a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When the written record lacks decisive evidence regarding the admissibility or merits of the claim, the case must be remanded for a public hearing to allow for oral debate.

Parole chiave

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lack of decisive evidence remand for public hearing standing of parties contractual dispute second instance appeal vendita a titolo di autotutela capitale proprio fondo serviente

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21072-2020 proposto da: ROMAGNOLI GERMANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI n. 35/B, presso lo studio dell'avvocato ANDREA BANDINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO LATTANZI - ricorrente - contro FONDO IMMOBILIARE CHIUSO GAMMA SKYE IN LIQUIDAZIONE e SAGITTA SGR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI n. 66, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LANZI, che li rappresenta e difende - controricorrenti - F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 21072/2020 nonchè contro Numero sezionale 1623/2022Numero di raccolta generale 6782/2022 SAR SVILUPPO AUTORIMESSE ROMA S.R.L. Data pubblicazione 01/03/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 2243/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 20.11.1997, Romagnoli Germano evocava in giudizio le società SAR Sviluppo Autorimesse S.r.l. e Vegagest SGR S.p.a. innanzi il Tribunale di Roma, per sentirne dichiarare il grave inadempimento al contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 9.1.2007 tra SAR S.r.l., in veste di promittente venditrice, e l’attore, in veste di promissario acquirente, avente ad oggetto un box per autovetture, e per sentirle condannare al doppio della caparra costituita dall’attore alla firma del predetto preliminare.

L’attore esponeva che, dopo la firma del richiamato contratto, SAR S.r.l. aveva comunicato che il saldo prezzo avrebbe dovuto essere eseguito in favore di Vegagest SGR S.p.a., in quanto, nelle more del rapporto, essa promittente venditrice aveva ceduto il suo intero patrimonio immobiliare al Fondo Gamma Skye, autorizzato da Banca d’Italia e gestito, per l’appunto, da Vegagest SGR S.p.a. Si costituiva in giudizio SAR S.r.l., resistendo alla domanda e chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, l’accertamento del grave inadempimento del Romagnoli agli impegni nascenti dal contratto preliminare inter partes.

Si costituiva altresì Vegagest SGR S.p.a., eccependo in limine la propria estraneità al giudizio e contestando, nel merito, la domanda di parte attrice. Con sentenza n. 9224/2012 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di legittimazione passiva di SAR S.r.l. ed accoglieva la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 21072/2020 Numero sezionale 1623/2022 domanda nei confronti di Vegagest SGR S.p.a., condannando Numero di raccolta generale 6782/2022Data pubblicazione 01/03/2022 quest’ultima al pagamento, in favore del Romagnoli, della somma di € 20.000, pari al doppio della caparra a suo tempo prestata dal promissario acquirente. Interponeva appello avverso detta decisione Vegagest SGR S.p.a. Si costituiva inoltre in secondo grado, per aderire alle conclusioni di parte appellante, il Fondo Gamma Skye, mentre Romagnoli e SAR S.r.l. resistevano al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 2243/2020, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame, dichiarando Vegagest SGR S.p.a. ed il Fondo Gamma Skye privi di legittimazione passiva. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Romagnoli Germano, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso il Fondo Gamma Skye e Sagitta SGR S.p.a., già Vegagest SGR S.p.a. SAR Srl non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Non ravvisando l’evidenza decisoria, il Collegio ritiene opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.

PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 11 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3