Cassation court dismisses appeal on costs calculation, remanding case for public hearing due to identical pending issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the calculation of litigation costs and attorney fees. The appellant argued that the lower court failed to justify reducing fees below minimums and liquidated costs globally rather than by phase. The court found no decisive evidence to overturn the lower court's decision, noting the issue had already been raised in a related pending case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 del d.m. n. 55/2014; Art. 380-bis c.p.c.: When a cassation appeal raises a question identical to one already pending in another case, the court may remand the appeal to a new role for joint public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 818-2021 proposto da: PUGNALONI MICAELA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro ROMA CAPITALE 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE - RI- SCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 16455/2020 del TRIBUNALE di ROMA, de- positata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 818/2021 Numero sezionale 11145/2021 Numero di raccolta generale 6780/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 RILEVATO CHE:
1. Micaela Pugnaloni ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso sen- tenza del giudice di pace su opposizione a ruoli esattoriali.
2. Roma Capitale e Agenzia Entrate e riscossione sono rima- ste intimate.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della contro- versia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposi- zioni. CONSIDERATO CHE: Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 del d.m. n. 55/2014, come modi- ficato dal d.m. n.37 del 2018 per aver il Tribunale liquidato le spese del secondo grado di giudizio in modo omnicomprensivo, anziché per fasi, e per aver liquidato i compensi in misura infe- riore ai parametri minimi, senza in alcun modo motivare sulle ragioni di tale riduzione.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso appare manifestamen- te fondato, in quanto il Tribunale ha effettuato una liquidazione globale delle spese di lite del giudizio, escludendo solo la fase istruttoria ma non tenendo conto della fase di studio ed andan- do sotto i minimi tariffari senza motivazione.
3. Il Collegio ritiene non sussistere l’evidenza decisoria. Il ricorso, infatti, pone la questione della natura, derogabile o meno, dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 37 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 818/2021 Numero sezionale 11145/2021 Numero di raccolta generale 6780/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 del 2018. Detta questione è già stata affrontata dalla sottosezio- ne seconda della sesta sezione, e rimessa alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria n. 28552/2021. Il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare pertanto il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in pubblica udienza, unita- mente a quello oggetto dell’ordinanza interlocutoria di cui anzi- detto.
PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica, unitamente al ricorso n. 17812/2020, oggetto di ordi- nanza interlocutoria n. 28552/2021, depositata il 18.10.2021. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G