Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6724/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for late appeal due to unproven private postal notification validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6724/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision declaring the appeal inadmissible. The taxpayers argued that private postal notifications were valid, but the court relied on Supreme Court precedent stating such notifications are null without specific authorization. Since the agency failed to prove the appeal was received within the statutory six-month deadline, the court confirmed the lower court's ruling of inadmissibility based on tardiness.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327 c.p.c.; Art. 57, comma 1, legge 124/2017: The notification of a judicial act by a private postal operator without authorization is null and non-existent; the cure of this nullity by the appearance of the opposing party does not affect the timeliness of the appeal if the delivery date remains legally uncertain.

Parole chiave

Generato dall'IA
private postal notification tax appeal timeliness inadmissibility due to tardiness nullity of unauthorised acts burden of proof delivery stima fiscale immobiliare revoca della rendita revisione della rendita invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 2, lett. o), d.lvo nr 58 del 31.3.2011
RITENUTO CHE: 1.Garramone Barbara, Garramone Luce e Scola Luigina, comproprietari di tre unità immobiliari site in Roma, microzona Monti, impugnavano con tre distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento catastale ai sensi dell'art. 1 comma 335 I.
Art. 16, comma 3, d.lvo 546/92
Art. 327 c.p.c.
2.4 Non essendo stata fornita la prova dell'invio dell'appello entro del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 cod.
Art. 57, comma 1, legge 124/2017
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 327 cod. proc. civ
2.4 Non essendo stata fornita la prova dell'invio dell'appello entro del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., l'impugnazione si palesa inammissibile per tardività.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Unite n. 299 del 2020
Cass. Sez. 6 Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3784-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GARRAMONE BARBARA, GARRAMONE LUCA, SCOLA LUIGINA; - intimati - avverso la sentenza n. 4235/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RITENUTO CHE: 1.Garramone Barbara, Garramone Luce e Scola Luigina, comproprietari di tre unità immobiliari site in Roma, microzona Monti, impugnavano con tre distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento catastale ai sensi dell'art. 1 comma 335 I. nr. 311 del 2004 che attribuiva agli immobili una nuova categoria con conseguente aumento della rendita catastale.

2. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello in quanto la notifica dell'appello, effettuata con il servizio privato tramite l'Agenzia Nexive spa ,prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore dell'art 57 1° comma della I. 124/2017, era da considerarsi inesistente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. I contribuenti sono rimasti intimati 4 Con ordinanza del 27/2/2020 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'ad 1 , comma 2, lett. o), del d.lvo nr 58 del Ric. 2019 n. 03784 sez. MT ud. 25-01-2022 -2- 31.3.2011 e degli arti. 16, comma 3 e 38 del d.lvo 546/92 e dell'ad 327, comma 1 , si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati. 1.1 Con il secondo viene censurata violazione e falsa applicazione 156 cpc per non avere la CTR ritenuto la notifica mediante raccomandata tramite licenziatario privato affetta da nullità sanata dalla costituzione del resistente.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:- «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017».«La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo». 2.1 Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da un operatore di posta privata è, dunque, nulla e non inesistente. 2.2 Nella specie, assume, pertanto, rilievo dirimente la verifica se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del Ric. 2019 n. 03784 sez.

MT - ud. 25-01-2022 -3- decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere il gravame inammissibile in quanto tardivo. 2.3 Orbene dall'esame del fascicolo d'ufficio non risulta la data di ricezione dell'atto di appello. 2.4 Non essendo stata fornita la prova dell'invio dell'appello entro del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., l'impugnazione si palesa inammissibile per tardività. 2.5 Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata. 3 II ricorso vaidunquetrigettato. 5 Nulla è da statuire sulle spese non avendo gli intimati spiegato alcuna attività difensiva.. 6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115 (Cass.

Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016). P.Q. M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 gennaio Il Presiden