Italian Court dismisses tax appeal due to failure to deposit within statutory time limits under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the document at the registry within the legally prescribed timeframe. Although the appeal was notified to the Revenue Agency on May 11, 2021, no proof of deposit was submitted by July 27, 2021. The court ruled that the agency's defense was superfluous given the procedural defect, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: An appeal is declared inadmissible if the appellant fails to deposit the document at the court registry within the statutory time limits, rendering the opposing party's defenses superfluous and imposing costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19796-2021 proposto da: BARBIERI ANTONIO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costitiuito - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3014/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA dell'11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che riferisce l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 3014/02/2020 pubblicata 1'11 novembre 2020 ne rigettava l'appello; la parte contribuente proponeva ricorso notificato 1'11 maggio 2021 ma non provvedeva a depositarlo mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 11 maggio 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 27 luglio 2021; considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788;
Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778), in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente ritenere che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero Ric. 2021 n. 19796 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- successivamente risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788;
Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.100,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio d 11'8 febbra