Cassation appeal dismissed for non-filing; late or missing filing renders appeal inadmissible under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the petition within the statutory twenty-day period. Although the Ministry of Economy and Finance filed a counter-petition, the Court held that this does not cure the defect of non-filing. Consequently, the appeal was dismissed as improcedibile, and the appellant was ordered to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 375, 387 c.p.c.; The failure to deposit a cassation appeal within the mandatory twenty-day term renders it inadmissible, a defect that the filing of a counter-petition cannot remedy.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22347-2021 proposto da: CANESI GIORGIO ENEA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.80415740580), in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrentie- avverso l'ordinanza n. 1011/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO, depositata il 05/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 22347 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- R.g .22347/2021 Canesi Giorgio Enea c/ Ministero Economia Finanze Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Canesi Giorgio Enea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTP di Milano, n. 1011/21 -depositata in data 05.03.2021- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).
Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. (cfr.
Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese, liquidate in C. 1.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 8 febbraio 2022 Il Prl