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Ordinanza — n. 6715/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows labor dispute in Milan over contract location, rejecting Naples venue claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6715/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the labor dispute to proceed in Milan, overturning the Milanese Tribunal's decision to transfer jurisdiction to Naples. The plaintiff argued the employment contract was concluded in Milan, while the employer claimed the company's legal seat in Naples dictated the contract's location. The court ruled that since the employee began work in Milan on the same day the contract was signed, the contract was effectively concluded there, making the 'residual' rule for remote acceptance inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 413 c.p.c.; Art. 1326, 1335 c.c.: In labor disputes, the competent court is determined by where the employment relationship originated; the rule regarding acceptance knowledge via address applies only when no evidence suggests the contract was concluded at the time and place of the proposal's signature.

Parole chiave

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labor dispute jurisdiction competence per territorio employment contract location remote acceptance rules Corte di Cassazione competenza speciale in materia di contratti di lavoro contratti negoziati fuori dei locali commerciali compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 413 c.p.c.
ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritenendo competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.;
Art. 414 c.p.c.
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.
Art. 380 ter c.p.c.
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., sostenendo la competenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano.
Art. 1326 c.c.
Art. 1335 c.c.
1326 c.c., comma 1, (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) e dall'art. 1335 cod.
Art. 38 u.c. c.p.c.
ARBERTO CELESTE che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi il Tribunale del lavoro di Napoli competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge.
art. 414 c.p
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.
art. 413 c.p
ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritenendo competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.;
art. 42 c.p
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.
art. 380 ter c.p
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., sostenendo la competenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7586 del 2007
Cass. n. 7586 del 2007; n.
Cass. n. 5125 del 2007
Cass. n. 6218 del 2003
Cass. n. 25402 del 2017
Cass. n. 25402 del 2017; n.
Cass. n. 26842 del 2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 30078-2020 proposto da: CARDIA PAOLO MAICOL, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANIA ALBA MANISCALCO, ALBERTO MARE LU; - ricorrente - contro ROMEO GESTIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI RIZZO; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G.2878/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 17/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCIA ESPOSITO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ARBERTO CELESTE che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi il Tribunale del lavoro di Napoli competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge. RILEVATO CHE 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. Paolo Maicol Cardia ha convenuto in giudizio il datore di lavoro, Romeo Gestioni s.p.a., dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse condannata al pagamento di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro domenicale, notturno e straordinario, differenze tfr e mensilità supplementari;

2. La società Romeo Gestioni s.p.a. ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritenendo competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.;

3. Il Tribunale di Milano, all'udienza del 17.10.2020, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito ritenendo competente il Tribunale di Napoli, luogo in cui la società convenuta ha la sede legale ed in cui deve intendersi concluso il contratto, in seguito al ricevimento presso la direzione amministrativa della società dell'accettazione della proposta da parte del lavoratore.

4. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. La Romeo Gestioni s.p.a. ha resistito con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno prodotto memorie;

6. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., sostenendo la competenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano. Ric. 2020 n. 30078 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- CONSIDERATO CHE 1. La ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Milano per violazione dell'art. 413 c.p.c. Sostiene l'avvenuta sottoscrizione contestuale del contratto di lavoro in Segrate il 1.4.2016 da parte del lavoratore e del legale rappresentante della società. Rileva come non vi sia in atti alcuna prova dell'avvenuta conclusione a Napoli del contratto secondo le modalità dei contratti a distanza, mentre gli allegati alla lettera di assunzione (l'informativa ex art. 8 d.lgs. 252/2005 e la lettera di consegna del badge, recanti la data del 1 aprile 2016 a Segrate, comprovano che il contratto è stato sottoscritto a Segrate dove è stata iniziata l'attività lavorativa.

2. L'istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art.42 c.p.c., è fondata.

3. Occorre premettere che, in base al disposto dell'art. 38, u.c., c.p.c., le questioni sulla competenza per valore, materia e territorio sono decise in base a quello che risulta agli atti, con la conseguenza che il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa senza un'apposita istruzione (v. Cass. n. 7586 del 2007; n. 5125 del 2007; n. 6218 del 2003).

4. Per quanto riguarda il criterio di individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, questa Corte ha chiarito che, in tema di controversie di lavoro, il meccanismo previsto dagli artt. 1326 c.c., comma 1, (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) e dall'art. 1335 cod. civ. (in base al quale la proposta e l'accettazione, al pari della loro revoca, "si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia") opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è Ric. 2020 n. 30078 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione (v. Cass. n. 25402 del 2017; n. 26842 del 2016).

5. Il criterio di cui agli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. ha insomma valore residuale ed è applicabile nei solo casi in cui difettino elementi per ritenere concluso il contratto nel tempo e nel luogo in cui è avvenuta la firma della proposta per accettazione.

6. Nel caso in esame non è stata prodotta dalla datrice di lavoro alcuna documentazione attestante una comunicazione dalla quale desumere che tra le parti sia intervenuta una pattuizione inter absentes, mentre è incontroverso che la prestazione lavorativa (come documentato dagli allegati alla lettera di assunzione prodotti dal ricorrente) ha avuto inizio lo stesso giorno della conclusione del contratto;

7. Il Tribunale di Milano, applicando il criterio concorrente, previsto dall'art. 413 c.p.c., del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro, ha individuato il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Napoli, dove la società ha sede, senza considerare gli elementi presuntivi evidenziati, presupponendo una modalità di conclusione del contratto, subordinata alla ricezione presso il preponente dell'accettazione, che ha carattere residuale (v. Cass. n. 25402 del 2017 cit.; n. 26842 del 2016 cit.) e che non ha alcun riscontro negli elementi probatori risultanti ex actis.

8. Il regolamento, pertanto, va accolto, con affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire. Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva. Così deciso nell'adunanza camerale del 24.11.2021 Il Presidente Dott.ssa Lu ia Esposito 71,9 DE? TT