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Ordinanza — n. 6714/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows correction of Cassation ruling to add attorney fee deduction clause due to omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6714/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted a request to correct a material error in a previous judgment regarding the allocation of litigation costs. The original ruling ordered the defendant to pay fees but omitted the specific instruction to deduct these amounts from the defendant's assets in favor of the winning party's attorneys. The court held that because the law does not explicitly require a separate ruling for such deductions, the omission constitutes a material error correctable under the specific provisions for correcting factual or clerical mistakes.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; In the absence of explicit legislative indication, the remedy for an omitted ruling on an attorney's fee deduction request is the procedure for correcting material errors, as such a request cannot qualify as an autonomous claim.

Parole chiave

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material error correction attorney fee deduction omitted ruling litigation costs allocation Cassation procedure spese di difesa accollo delle spese procedurali ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Raffaella Costriotta non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
Raffaella Costriotta non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.
art. 93 cod. proc. civ
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c.
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12437 del 17/05/2017
civ., non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017: <In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di Ric.
Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438
«con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n.
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213);
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 20261-2020 proposto da: GENTILE PASQUALE, CASTRIOTTA RAFFAELE, quali difensori della SOC. DAUNIA MADICA SPA, domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi il primo da se stesso il secondo da Gentile Pasquale; - ricorrenti - contro CASTRIOTTA RAFFAELLA, CASA DI CURA PROF. BRODETTI SPA; - intimate - avverso la sentenza n. 29427/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCIA ESPOSITO. RILEVATO CHE Gli avvocati Pasquale Gentile e Castriotta Raffaele, nella qualità di difensori della Società Daunia Medica s.p.a., incorporata per fusione nella società Casa di Cura prof. Brodetti s.p.a., hanno proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n. 29427/19, depositata il 13/11/2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da Raffaella Castriotta avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 2958/2017, aveva condannato la società alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore dei difensori della parte vittoriosa, che ne avevano fatto istanza;

Raffaella Costriotta non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE dall'esame del controricorso depositato dalla società Daunia Medica nell'indicato procedimento dinanzi a questa Corte, riportato nell'istanza in esame per la parte rilevante, era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dei difensori; sulla predetta istanza la sentenza indicata non ha provveduto; per l'ipotesi di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017: <In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di Ric. 2020 n. 20261 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2- un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione>; il ricorso, pertanto, va accolto, prevedendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 29427/19, depositata il 13/11/2019, sia corretto aggiungendo, dopo l'espressione «e accessori di legge», il seguente enunciato:

«con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213);

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo della sentenza n. 29427/19 di questa Corte sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l'espressione «e accessori di legge», del seguente enunciato «con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta». Alla cancelleria per le annotazioni. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115 del