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Ordinanza — n. 6713/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6713/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6713/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30575-2019 proposto da: GORGHETTO AUGUSTO, ALBANESE ANNA, GORGHETTO OTTAVIANO PIO, nella qualità di eredi di Gorghetto Costantino, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell'avvocato MARIA CASAGRANDE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI COLLA; - ricorrenti - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 980/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 2719 c.c; Ordinanza — n. 6713/2022 — snciv · Corte di Cassazione: il secondo motivo è inammissibile perché non censura la ratio decidendi, pure posta a fondamento della decisione, relativa alla infondatezza dell'eccezione per non avere parte opponente avanzato alcuna specifica contestazione circa la difformità delle copie delle relate di notifica rispetto agli originali: non è sufficiente, infatti, come chiarito dalla Corte d'appello, che sia formulata e reiterata la richiesta di produzione dell'originale della cartella e della prova dell'avvenuta notifica che si contesti sia difforme all'originale, ma occorre che risultino indicate le specifiche difformità, nella specie neppure in questa sede evidenziate, della copia della relata rispetto all'originale, alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva (cfr.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese arretrati di contributi retroattività della rendita d'invalidità istanza tardiva di restituzione dei termini corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO CHE 1.
art. 2719 c.c
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30575-2019 proposto da: GORGHETTO AUGUSTO, ALBANESE ANNA, GORGHETTO OTTAVIANO PIO, nella qualità di eredi di Gorghetto Costantino, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell'avvocato MARIA CASAGRANDE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI COLLA; - ricorrenti - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 980/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCIA ESPOSITO. RILEVATO CHE 1. La Corte d'appello di Roma, previa riunione dei procedimenti, confermava le sentenze di primo grado che avevano a) (sentenza Tribunale di Velletri n. 307/2015) rigettato l'opposizione proposta nei confronti di Equitalia sud s.p.a. e dell'Inps da Albanese Anna, Gorghetto Ottaviano Pio e Gorghetto Augusto, quali eredi di Gorghetto Costantino, avverso l'intimazione di pagamento notificata da Equitalia sud s.p.a. il 3/8/2012, relativa a contributi dovuti dal de cuius per gli anni 1996-2004; b) (sentenza Tribunale di Velletri n. 916/2016) rigettato l'opposizione proposta con procedimento instaurato dal de cuius, avverso l'intimazione di pagamento per il pagamento della somma di € 12.503,72;

2. a sostegno delle opposizioni i ricorrenti avevano dedotto che l'intimazione costituiva il primo atto con cui erano venuti a conoscenza della pretesa creditoria e che era maturata la prescrizione quinquennale;

3. la Corte territoriale, quanto al primo procedimento, rilevava che l'eccezione di omesso deposito della copia conforme della cartella esattoriale sottesa all'intimazione era stata tardivamente proposta, osservava, quindi, in relazione a entrambi, che il termine di prescrizione quinquennale non era decorso al momento della notifica della cartella di pagamento, né da quella data alla notifica dell'atto d'intimazione, sicché la relativa eccezione era da respingere;

4. avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi suindicati sulla base di due motivi;

5. ha resistito l'Inps con controricorso, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita tardivamente ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione; Ric. 2019 n. 30575 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione ed errata applicazione dell'art. 3 c. 9 e 10 I. 8 agosto 1995 n. 335, rilevando che i giudici, di primo e secondo grado, avevano omesso di pronunciarsi sulla richiesta declaratoria di prescrizione e, specificamente, avuto riguardo alla notifica della cartella avvenuta il 16/6/2006, sulla parziale prescrizione dei crediti relativi al periodo dal 1996 al 2001, per i quali il termine quinquennale era decorso al momento della notifica della cartella; 2.con il secondo motivo deducono violazione dell'art. 26 primo comma seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, osservando che sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello, contrariamente a quanto affermato in sentenza (nella quale si legge che, oltre a essere infondata per non avere parte opponente avanzato alcuna specifica contestazione circa la difformità delle copie rispetto agli originali, l'eccezione dei ricorrenti riguardante la notifica della cartella non era stata riproposta nel giudizio d'appello), avevano denunciato la conformità delle copie delle relate agli originali, con espressa richiesta di produzione dell'originale sia della cartella sia della relata di notifica, mentre Equitalia, a fronte del disconoscimento, si era limitata a depositare mere copie fotostatiche del tutto inutilizzabili a fini probatori;

3. il primo motivo è infondato, perché allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce Ric. 2019 n. 30575 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo Cass.n. 23397 del 17/11/2016);

4. il secondo motivo è inammissibile perché non censura la ratio decidendi, pure posta a fondamento della decisione, relativa alla infondatezza dell'eccezione per non avere parte opponente avanzato alcuna specifica contestazione circa la difformità delle copie delle relate di notifica rispetto agli originali: non è sufficiente, infatti, come chiarito dalla Corte d'appello, che sia formulata e reiterata la richiesta di produzione dell'originale della cartella e della prova dell'avvenuta notifica che si contesti sia difforme all'originale, ma occorre che risultino indicate le specifiche difformità, nella specie neppure in questa sede evidenziate, della copia della relata rispetto all'originale, alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva (cfr.

Cass. n. 23902 del 11/10/2017: In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso);

„LE], 5. in base alle svolte argomentazioni in ricorso va rigettatowdu e) .3 t-Lt c") í ) (2-1) n a2, rk 6. rni considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il 4,‘) vu,ir, Eure,. versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso; r,-p7 n e_ Ric. 2019 n. 30575 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge i n Ak .bc)zAim--e- 420 'i kì(--12 s Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 novembre 2021. IL P ESIDENTE A Lu ", Esposito , DEPOSITATO IN CANCE