Italian Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning on subordinate employment relationship and evidence admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Milazzo's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision denying his claim for a subordinate employment relationship with Superpollo SRL. Milazzo argued the lower court erred in rejecting testimonial evidence and failed to adequately explain why loading/unloading duties were merely auxiliary to a transport contract. The court found these arguments unfounded, noting the evidence did not prove decisive subordination and the reasoning met constitutional standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal based on insufficient reasoning is rejected when the lower court's decision does not omit the examination of a decisive fact or fail to meet the minimum constitutional threshold for motivation, and the requested evidence is deemed superfluous or insufficient to alter the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11491-2019 proposto da: MILAZZO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SANTA TERESA 23, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GRIMALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO GRECO; - ricorrente - contro SUPER POLLO SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1002/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO. RILEVATO CHE 1.La Corte d'appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, rigettava le domande avanzate da Milazzo Giuseppe nei confronti di Superpollo s.r.I., dirette all'affermazione dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di carico e scarico merci, trasporto con furgone e reperimento clientela, asseritamente intercorso nel periodo agosto 2006 - dicembre 2009, e al pagamento delle differenze retributive dovute in base al CCNL dei dipendenti della piccola e media industria alimentare; 2.rilevava la Corte che erano emerse dall'istruttoria circostanze divergenti rispetto agli allegati indici di subordinazione, come si evinceva dalla disponibilità in capo al Milazzo di una propria organizzazione di mezzi e clientela, rispetto alla quale il presunto datore di lavoro non svolgeva alcuna ingerenza, dal fatto che non risultava alcuna indicazione riguardo all'assoggettamento gerarchico o a specifiche direttive datoriali e dalla circostanza che neppure risultava confermata la prospettazione riguardo la corresponsione di un compenso fisso settimanale, mentre, per quanto riguarda la regolarità quotidiana dell'orario, la stessa era riconducibile più alla stessa organizzazione di lavoro del Milazzo che a specifiche direttive impartite in tal senso; 3.avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Milazzo Giuseppe sulla base di due motivi; 4.controparte non ha svolto attività difensiva; 5.1a proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Ric. 2019 n. 11491 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa ammissione della prova testimoniale che avrebbe definito il giudizio con l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato; 1.2. rileva che erroneamente la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta di prova testimoniale, esclusa in primo grado perché superflua e reiterata dalla parte appellata, sul rilievo che "ad una obiettiva disamina degli articolati di prova, gli stessi appaiono pedissequamente riproduttivi delle circostanze accertate in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione, a nulla rilevando sul piano del concreto esercizio dei poteri autoritativi e gerarchici da parte degli organi direttivi della Superpollo s.r.l.", poiché l'ammissione della prova richiesta riguardava un punto decisivo della controversia in quanto idoneo a dimostrare circostanze tali da determinare il giudice del merito all'accoglimento delle domande formulate; 2.con il secondo motivo deduce vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per insufficiente/omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale qualificato il lavoro di carico e scarico merci svolto dal Milazzo per quattro ore al giorno come attività accessoria sussumibile nelle prestazioni ausiliarie del trasportatore; 3.11 primo motivo è infondato poiché dai capitoli di prova, debitamente trascritti, non si evincono circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (cfr.
Cass. n. 16214 del 17/06/2019), l'efficacia delle altre risultanze istruttorie (unico punto in cui si fa riferimento a direttive aziendali è quello circa le indicazioni sui luoghi dove effettuare le consegne e riscuotere gli incassi, ma si tratta di 2019 n. 11491 sez. ML - ud. 23-11-2021 " -3- circostanza non particolarmente significative quali indici di subordinazione, posto che l'attività svolta dal Milazzo era quella di trasportatore per conto della società e tali indicazioni appaiono neutre e compatibili tanto con la subordinazione quanto con l'attività autonoma), mentre l'assunzione della prova sulla circostanza relativa alla retribuzione appare superflua, avendo la Corte territoriale escluso che fosse corrisposto un importo fisso settimanale già sulla scorta delle allegazioni "ondivaghe" dello stesso lavoratore, oscillanti tra l'indicazione di un importo di euro 100,00 e di euro 200,00; 4.11 secondo motivo è infondato perché non si confronta con la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non indicando l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo ai fini dell'esito della controversia (Sez.
U. n. 8053 del 07/04/2014) né evidenzia carenze motivazionali tali da poter ritenere che la sentenza non attinga la soglia del minimo costituzionale richiesto per la motivazione (SU Cass 8053/2014 citata e successive conformi);
5. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, senza provvedimento alcuno riguardo alle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Ric. 2019 n. 11491 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021. I