Cassation appeal dismissed for failure to file within 20 days under Article 369 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the petition within the mandatory 20-day period following notification of the lower court's decision. Although the tax agency filed a counter-appeal, the Court ruled that late filing or non-filing does not allow for subsequent regularization. Consequently, the appeal was dismissed as improcedibile, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.; The failure to deposit a cassation appeal within the peremptory 20-day term renders it inadmissible, a defect that cannot be cured by the subsequent filing of a counter-appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22199-2021 proposto da: C&C ENERGY SRL, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRAI - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; eco6 2 '7 - controricorrenti- avverso la sentenza n. 6555/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 22199 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- rg. 22199/2021 C&C Energy srl c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, C&C Energy srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione - in data 22 giugno 20121- avverso la sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe - del 22 dicembre 2020 - ma ne ha omesso il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., come da certificazione negativa di quest'ultima.
L'Agenzia si costituisce con controricorso. Considerato che: È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. Cass. n. 25453/2017). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894;
Cass. n. 15544/2012). Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Le spese vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €.2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 26 gennaio 2022 Il P