Cassation court allows taxpayer appeal against tax assessment, ruling administrative act lacked required specific and rational motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding a property reclassification. The court found the administrative act insufficient because it relied on general market evolution rather than providing specific, concrete reasons detailing the urban interventions and value changes affecting the specific microzone. Consequently, the decision was quashed and the taxpayer's introductory appeal was accepted in the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 335 L. 311/2004; Art. 360 c.p.c.: The administrative act revising the tax class of private property must contain rigorous, complete, and specific motivation detailing the concrete urban and environmental factors that justify the reclassification, rather than relying on general market trends.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27575-2020 proposto da: CARDELLI GALEAZZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO 322, presso lo studio dell'avvocato CARMINE GIORDANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO FUMAROLA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 854/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 27575 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- r.g. 27575/2020 Cardelli Galeazzo c/Agenzia delle entrate Ritenuto che: Galeazzo Cardelli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte del contribuente, di avviso di accertamento per estimi catastali per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, microzona 1 - centro storico , in Piazza Cardelli , ha respinto l'appello dello stesso. La CTR ha ritenuto che "l'ufficio ha dunque, fornito un corretto inquadramento normativo e giurisprudenziali della fattispecie.".
L'Agenzia si costituisce con controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo del ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 335 della I. 311/2004, dell'art.7 L. 212/2000, dell'art. 3, comma 58 della legge 1996 nr 662 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c..
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 339, I. 311/2004.
3. Con il terzo modico si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art.1 comma 335 L. 311/2004 e dell'art.8 R.D.L. 652/1939. c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c., è infondato.
4. I primi due motivi sono fondati, con assorbimento del terzo motivo.
5. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 9603/2020; Cass. 22671/2019; Cass. 10403/2019; Cass. 9770\2019; Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019; n. 27180 del 2019).
6. Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento. L'amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr.
Cass. n. 3156/2015). L'obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, anche secondo la Corte cost., primo dicembre 2017, n. 249 - che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d'irragionevolezza - deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (§7.3 Corte cost. 249/17, cit.).
7. È stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della nnicrozona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).
8. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (conf.
Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 - 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311/2004.
9. Conclusivamente, l'atto di riclassamento ai sensi della normativa indicata deve contenere l'indicazione:
a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;
b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass.N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019). La sentenza, che contrasta con i superiori principi, va conclusivamente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso inrtoduttivo del contribuente. Compen