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Ordinanza — n. 6701/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax commission for failing to apply res judicata principle regarding prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6701/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the consortium's payment claim based solely on land inclusion in a classification plan. The appellant argued the commission violated the principle of res judicata by ignoring a prior 2010 judgment establishing specific benefits without addressing the exception. The court ruled that the binding force of a prior judgment serves a public interest to prevent contradictory decisions and must be considered by the tax authority.

Regesto Legislator

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Art. 860 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 132 c.p.c. ex Art. 360 n. 4 c.p.c.: The binding force of a prior judgment (res judicata) constitutes a public interest imperative for the stability of legal situations and must be considered by administrative bodies to avoid contradictory decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata principle tax contribution payment administrative reconsideration contradictory judgments public interest stability classification plan benefits cassation appeal outcome consorzio

Disposizioni normative citate

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Art. 860 c.c.
Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 860 c.c. e 10 RD n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
215/1993 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto sussistente l'obbligo di pagamento del contributo solo per l'inclusione nel piano di classifica del terreno e dei fabbricati in mancanza di prova del beneficio specifico.
Art. 2909 c.c.
Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2909 c.c. art.
Art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c. e 132 c.p.c.
Art. 132 c.p.c. ex Art. 360 n. 4 c.p.c.
art. 860 c.c
Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 860 c.c.
art. 2909 c.c
Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2909 c.c.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8379 del 07/04/2009
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25028-2020 proposto da: LIRI MEC SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUALTIERO SERAFINO 20, presso lo studio dell'avvocato MARIA CUOZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO FORTE; - ricorrente - contro CONSORZIO di BONIFICA 8 CONCA DI SORA , in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 49/18/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 25028 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- rg 25028/2020 LIRI MEC srl c/ Consorzio di bonifica n. 8 Conca di Sora Ritenuto che: LIRI MEC srl, operante nel settore della lavorazione del ferro, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte del Consorzio di bonifica n. 8 Conca di Sora di cartella di pagamento anno 2014 per mancato pagamento del contributo consortile, in quanto incluso nel piano di classifica, ha respinto l'appello del Consorzio. La CTR, preso atto della regolarità del piano di classifica, della imposizione del contributo ordinario secondo legge, visita le relazione predisposta dall'appellato a dimostrazione della sussistenza del beneficio, ha ritenuto sussistere nella fattispecie i benefici, anche idraulici, a favore della consorziata.

Il Consorzio si costituisce con controricorso, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso. Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 860 c.c. e 10 RD n. 215/1993 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto sussistente l'obbligo di pagamento del contributo solo per l'inclusione nel piano di classifica del terreno e dei fabbricati in mancanza di prova del beneficio specifico.

2. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2909 c.c. art. 112 c.p.c. e 132 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR deciso in modo difforme da precedente sentenza passata in giudicato per l'anno 2010 senza pronunciare sulla relativa eccezione. Questo motivo è fondato, con assorbimento del primo motivo. La CTR, pur dando atto, nella parte in fatto, che la contribuente aveva eccepito l'esistenza di un giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 796/04/14 , che la LIRI MEC srl aveva dedotto la questione, non ha tuttavia motivato su tale questione.

Va confermato il principio secondo cui il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (ex multis, Cass. n. 8379 del 07/04/2009). Di tale giudicato pertanto la CTR avrebbe dovuto tener conto, al fine di constatarne la rilevanza o meno nella fattispecie in decisione.

Il ricorso va pertanto accolto con riferimento al secondo motivo, dichiarato assorbito il primo, con rinvio alla CTR del Lazio, in relazione al motivo accolto, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio. Roma, 26 gennaio 2022 Il Près