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Ordinanza — n. 6700/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against regional tax board for failure to consider binding external judgment on property status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6700/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal against the Regional Tax Board's decision, which had rejected the taxpayer's claim based on a lack of proven external binding judgment. The taxpayer argued that the Regional Tax Board failed to examine a prior final judgment establishing the property's status, violating the principle of *ne bis in idem*. The Court ruled that the Tax Board must consider such binding judgments to ensure legal certainty and avoid contradictory decisions, thereby overturning the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 112, 115, 116 c.p.c.: The principle of *ne bis in idem* requires administrative bodies to consider binding external judgments to prevent contradictory rulings and ensure legal stability.

Parole chiave

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external binding judgment ne bis in idem principle administrative tax appeal legal certainty requirement contradictory decisions obbligo contributivo prelievo di corresponsabilità contribuzione alle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 860 c.c.
Considerato che: 1.Con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 860 C.C. e artt.
Art. 10 R.D. n. 215/1933
e art. 10 R.D. n. 215/1933.
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 7 I. 212/2000
dell'art. 7 I. 212/2000, degli artt.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla inclusione del bene nel comprensorio, ma deve essere provato dal Consorzio.
art. 860 c.c
Considerato che: 1.Con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 860 C.C.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8379 del 07/04/2009
Sentenza della CTP di Frosinone, n. 955/02/14
La CTR, pur dando atto, nella parte in fatto della sentenza, che la COGEMI srl aveva dedotto la questione, invocando l'applicazione del giudicato esterno di cui alla sentenza della CTP di Frosinone, n. 955/02/14, non ha tuttavia motivato su tale questione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25020-2020 proposto da: CO.GE.MI. SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUALTIERO SERAFINO 20, presso lo studio dell'avvocato MARIA CUOZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO FORTE; - ricorrente - contro CONSORZIO DI BONIFICA 8 CONCA DI SORA , in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 46/18/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 25020 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Rg 25020/2020 COGEMI c/ Consorzio bonifica n. 8 conca di sora Ritenuto che: La Società COGEMI srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione di avviso di pagamento per contributi consortili anno 2017, ha rigettato l'appello della contribuente. La CTR ha respinto la doglianza della società sulla carenza di motivazione degli atti impugnati, confermando sul punto la statuizione della CTP e, per quanto ancora rileva, ha respinto l'appello, in quanto era stata dimostrata dall'ente impositore la riconnprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e, in mancanza di prova sulle inadempienze relative al piano di classifica approvato, gravante sul contribuente, sussistente il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ex art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215/1933.

Il Consorzio bonifica n. 8 conca di Sora si costituisce con controricorso. Considerato che: 1.Con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 860 C.C. e artt. 10 E 11 R.D. 215/1933 degli artt. 2697 e 2729 c.c. dell'art. 7 I. 212/2000, degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla inclusione del bene nel comprensorio, ma deve essere provato dal Consorzio. Insiste nella carenza di motivazione dell'atto impositivo, mancante di ogni riferimento al piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il cui onere della prova ricade sul Consorzio.

Deduce la presenza di un giudicato esterno (costituito da sentenza passata in giudicato per l'anno 2010) favorevole al contribuente, di cui la CTR non ha tenuto conto.

2. Va esaminata prioritariamente, per ragioni logiche, la doglianza relativa al mancato esame del giudicato esterno, che è fondata e va accolta. La CTR, pur dando atto, nella parte in fatto della sentenza, che la COGEMI srl aveva dedotto la questione, invocando l'applicazione del giudicato esterno di cui alla sentenza della CTP di Frosinone, n. 955/02/14, non ha tuttavia motivato su tale questione. Va confermato il principio secondo cui il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (ex multis, Cass. n. 8379 del 07/04/2009).

Di tale giudicato pertanto la CTR avrebbe dovuto tener conto, al fine di constatarne la rilevanza o meno nella fattispecie in decisione. Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio. Roma, 26 gennaio 2022 DEPOSITATO IN CANCELLUM Il Fuaziostrio Giudiekti