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Ordinanza — n. 6691/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for omitted fact review where lower court actually considered the professional organization evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6691/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Giordano Ghezzo's appeal against the Regional Tax Commission's denial of IRAP reimbursement. The appellant argued the lower court failed to examine a decisive fact regarding his professional organization, but the court found the evidence of three assistants and their fees was already evaluated. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, and the appellant was ordered to pay the agency's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; The omission of examination of a decisive fact requires the fact to be explicitly stated in the judgment or records and to have been the subject of actual debate, mere failure to detail all evidence does not constitute this specific ground for cassation.

Parole chiave

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omesso esame di fatto rimborsso IRAP organizzazione professionale Corte di Cassazione art. 360 c.p.c. ricorso infondato spese di lite detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
per omesso esame di fatto decisivo; che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art.
Art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83
civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n.
Art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 8053-8054/2014
Cass., 25216/2014
Cass., 27415/2018
Cass., 26764/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26883-2020 proposto da: GHEZZO GIORDANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO LEONETTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 107/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACAN ZAN I. RILEVATO che Ghezzo Giordano ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto - Venezia che ha confermato la pronuncia della CTP di Venezia, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso IRAP per assenza di organizzazione professionale; che l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo; che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato Ric. 2020 n. 26883 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- \n t comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le altre: Cass., Sez. Un., 8053-8054/2014; Cass., 25216/2014; Cass., 27415/2018; Cass., 26764/2019); che, nella specie, la CTR ha accertato che il contribuente si era avvalso della collaborazione costante di tre ausiliari, sostenendo spese per i relativi compensi di importo rilevante o, comunque, non irrisorio per ciascun anno di riferimento; che, peraltro, i "fatti" di cui si lamenta l'omesso esame sono stati apprezzati e valutati in sede decisionale; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.millequattrocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 08 febbraio 2022