Italian tax court dismisses appeal declaring tax assessment extinguished after first payment under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision. The underlying case involved a taxpayer challenging a tax assessment for 2004, where the first-instance court had accepted the taxpayer's claim that the tax office had lost its power to assess due to time limits. The Court ruled that the proceedings were extinguished because the taxpayer had made the first payment on the tax debt, triggering the automatic termination mechanism provided by the relevant decree. Consequently, the appeal was rejected as the subject matter of the litigation no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 6 D.L. n.119/2018; When the taxpayer makes the first payment on the assessed tax debt, the judicial proceedings are automatically extinguished without the need for a specific declaration by the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1430-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro S.L.A. SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE FEDERICO GLENDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1428/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 30/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione Rilevato che l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della S.L.A. s.r.l. (che si è costituita con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale - in controversia concernente l'avviso di accertamento notificato per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per l'anno 2004 - è stato rigettato l'appello contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente, ritenendo che l'Ufficio fosse decaduto dal potere accertativo e non trovando applicazione il raddoppio dei termini in relazione all'epoca dell'accertamento, avvenuto quando era ormai scaduto l'originario termine ordinario di decadenza;
Rilevato che la società intimata si è costituita con controricorso, eccependo, eventualmente anche in forma di ricorso incidentale condizionato, il giudicato interno formatosi in relazione all'accertamento definitivo oggetto di altro procedimento avente il medesimo contenuto di quello in esame; Rilevato che la controricorrente ha depositato memoria; Rilevato che questa Corte ha disposto dapprima il rinvio del procedimento in relazione alla richiesta del ricorrente formulata ai sensi dell'art. 6 d.l. n.193/2016 (Cass.n.13217/2018); Ric. 2017 n. 01430 sez.
MT - ud. 26-01-2022 -2- Rilevato che, con istanza di trattazione depositata il 22.12.2020 la parte contribuente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n.119/2018 essendo intervenuto il pagamento della prima rata, documentato dalla medesima parte
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l. n.119/2018. Così deciso in Roma il 26.1.2022 Il P sidente MA