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Ordinanza Interlocutoria — n. 6677/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to Section V due to lack of specific precedents on intercalated lease tax benefits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6677/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by remitting the case to Section V for further examination. The taxpayers argued that leasing land to an agricultural company did not forfeit tax incentives, while the Regional Tax Commission held that such behavior constituted a breach of the ten-year cultivation commitment. The court declined to rule on the merits because no specific precedents exist to guide the interpretation of intercalated leases in this context.

Regesto Legislator

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Art. 1 Dlgs 99/2004; Art. 7 Law 604/1954: In the absence of specific precedents regarding the tax consequences of intercalated leases, the court must remit the case rather than establish a new binding rule.

Parole chiave

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agricultural tax incentives intercalated lease ten-year cultivation commitment tax benefit forfeiture lack of specific precedent remittal to section fiscal decadenza pagamenti diretti all'agricoltura

Disposizioni normative citate

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Art. 1 Dlgs 99/2004
Art. 2 comma 4 bis d.l. nr 194/2009
Art. 7 Law nr 604/1954
Art. 7 comma 2 d.lgs. nr 99/2004
Art. 5 bis commi 1 e 2 Law nr 97/1994
Art. 360 primo comma nr 3 c.p.c.
Art. 360 primo comma nr 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sentenza nr 6688/2014 della Corte di Cassazione
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14200-2020 proposto da: GRASSO GIUSEPPE, GRASSO SERGIO LUCIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MERULANA 247, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 86/27/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 14200 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- Rg 14200/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Puglia, con sentenza nr 86/2020, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Foggia la quale, con la pronuncia nr 441/2017, aveva rigettato i ricorsi di Giuseppe e Sergio Lucio Grasso aventi ad oggetto un avviso di liquidazione emesso in materia di imposta di registro, ipotecaria catastale e bollo. Il Giudice di appello rilevava che i contribuenti, pur avendo ottenuto in sede di compravendita le agevolazioni fiscali previste per i coltivatori diretti che si impegnino "a costituire un compendio e condurre e coltivare i fondi per almeno 10 anni" avevano per loro ammissione dal carattere confessorio concesso le aree in questione in fitto ad una impresa agricola, comportamento che costituiva il presupposto per la decadenza dai benefici fiscali goduti.

Riteneva che tale conclusione riceveva conferma da un precedente della Cassazione che con sentenza nr 6688/2014 aveva affermato la decadenza dai benefici fiscali anche in ipotesi di fitto "intercalare" che era una ipotesi più affievolita rispetto alla fattispecie in esame. Avverso tale sentenza Giuseppe e Sergio Lucio Grasso propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui non replica l'Agenzia delle Entrate. DIRITTO Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 1 del Dlgs 99/2004, dell'ad 2,comma quarto bis, del d.l. nr 194/2009, come convertito dalla I. nr 25/2010, nonché per quanto di ragione dell'art 7 della legge nr 604/1954, dell'art 7, comma secondo, del d.lgs. nr 99/2004 e dell'art 5 bis, commi 1 e 2, della legge nr 97/1994, in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c., per aver ritenuto la CTR che la concessione a terzi del godimento dei i terreni comporti la decadenza dall'agevolazione anziché considerarla una modalità con cui si realizza lo sfruttamento del fondo agricolo.

Con un secondo motivo si denuncia l'omessa pronuncia sulla questione proposta in appello relativa all'inesistenza della notificazione dell'atto impositivo (art 360 primo comma nr 4 c.p.c.) Le tematiche introdotto con il presente ricorso rendono opportuno il rinvio alla sezione V mancando precedenti specifici sul punto.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla sezione V. Roma 16.11.2021 Il Presidente (dott. A t niornen_) \ \i\) DEP0S1TATA d C