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Ordinanza Interlocutoria — n. 6675/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding tax assessment extinction due to simplified payment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6675/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to the lower tribunal for further proceedings regarding the tax assessment. The taxpayers argued that the administrative body failed to declare the process extinguished after they proved full payment under a simplified procedure. The court found the argument plausible but insufficient to decide the matter without verifying the specific correspondence between the tax claim and the payment documents.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 2, D.L. 193/2006; Art. 92 c.p.c.: When taxpayers prove full payment under a simplified procedure, the court must examine the correspondence between the tax claim and the payment documents before declaring the process extinguished.

Parole chiave

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tax assessment extinction simplified payment procedure administrative process termination tax liability verification remand for new role operazioni imponibili sospensione della riscossione fiscale ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 2, D.L. 193/2006
19-10-2021 -2- Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, D.L. 193/2006 e art.
Art. 92 c.p.c.
193/2006 e art. 92 c.p.c. La CTR avrebbe errato nel non dichiarare l'estinzione del processo a seguito dell'avvenuta definizione agevolata e dell'integrale pagamento della somma dovuta, così come provato per mezzo della documentazione prodotta dai ricorrenti in appello, di cui la CTR non ha tenuto conto.
art. 92 c.p
193/2006 e art. 92 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA i sul ricorso 20686-2019 proposto da: SANITARIA SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, QUIRINO PIACEVOLI, elettivamente domiciliati in n ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 167, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RABACCI II, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DEI LE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 511/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA RIX;

IONALI-_, dell' U NIBRI A, depositata il 19/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La Sanitaria Servizi S.r.I e Quirino Piacevoli hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della CTR Umbria che, rigettando il ricorso dei contribuenti, aveva confermato la sentenza di primo grado della CTP di Terni con la quale era stato ritenuto legittimo l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva provveduto all'accertamento di un maggior valore di imposte di registro, catastali e ipotecarie relativamente all'anno di imposta 2013 in seguito alla cessione di un immobile di proprietà della società ricorrente.

In particolare, la CTR ha ritenuto infondate le eccezioni riguardanti la mancata notifica dell'invito a comparire - non necessaria nel caso della natura dell'avviso di accertamento- e la carenza dei poteri di firma concesso al Capo Ufficio legale dell'Agenzia delle entrate -, rilevando la correttezza della delega da parte del Dirigente provinciale. Inoltre, nel merito, la CTR ha ritenuto che gli appellanti non avessero riprodotto alcuna documentazione comprovante il valore effettivo dell'immobile. L'Agenzia delle entrate si è costituita solo al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica.

Ric. 2019 n. 20686 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, D.L. 193/2006 e art. 92 c.p.c. La CTR avrebbe errato nel non dichiarare l'estinzione del processo a seguito dell'avvenuta definizione agevolata e dell'integrale pagamento della somma dovuta, così come provato per mezzo della documentazione prodotta dai ricorrenti in appello, di cui la CTR non ha tenuto conto. Ritiene il Collegio rinviare la decisione della causa invitando le parti a dedurre in ordine alla corrispondenza della pretesa fiscale oggetto del giudizio-avviso di liquidazione n.20131T001997000- e gli atti ai quali si riferisce la definizione agevolata prodotta in sede in sede di appello.

Sulla base di tali considerazioni la causa va rimessa sul ruolo PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza. Così deciso il 19 ottobre 2021 in Roma. Il P esiden e fA9/t--1 CiEFOSITATA IN CANCELI - 1 MAR 7022 a. C AN