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Ordinanza Interlocutoria — n. 6674/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to notify a third-party defendant, requiring retrial.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6674/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by CLAS against a tax commission ruling regarding mortgage registration for tax debts. The primary issue was that the Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, a necessary third party, had been represented by a trust lawyer in the lower court but was not properly notified of the cassation appeal. Consequently, the court ordered the appellant to notify the missing party within 90 days, remitted the case to a new docket, and sent it to the registry for procedural formalities.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation must reject the appeal if the procedural requirements for notifying all necessary parties are not met, mandating a remittal to the lower court to correct the defect.

Parole chiave

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cassation appeal procedural defect third party notification tax debt prescription remittal to lower court procedura di liquidazione dei conti opposizione tardiva termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 2953 c.c.
Art. 2948 c.c.
Art. 20 D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472
civ., nonché dell'art. 20 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
472, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis c.p.c.
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA GG «(C<, sul ricorso iscritto al n. 18002/2020 R.G., proposto DA la "CLAS Società in nome collettivo di Arezzini Moreno e C.", in liquidazione, con sede in Livorno, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Samuele Labanca, con studio in Bologna, e dall'Avv. Assunta Zampaglione, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate;

CONTRORICORRENTI E Roma Capitale, in persona della Sindaca pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE NONCHÉ la Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, il Comune di Fonte Nuova (RM), in persona del Sindaco pro tempore, il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, e la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta pro tempore;

INTIMATI AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 4 novembre 2019 n. 6081/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: La "CLAS Società in nome collettivo di Arezzini Moreno e C.", in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 4 novembre 2019 n. 6081/10/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria per n. 58 cartelle esattoriali relative a tributi di varia natura, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti della medesima, nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, di Roma Capitale, della Regione Lazio, del Comune di Fonte Nuova (RM), del Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano e della C.C.I.A.A. della Provincia di Roma, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 2 febbraio 2017 n. 2681/36/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la prescrizione decennale non fosse ancora maturata al momento della proposizione del ricorso originario della contribuente. L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate — Riscossione Roma Capitale si sono costituiti con separati controricorsi. La Regione Lazio, il Comune di Fonte Nuova (RM), il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano e la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma sono rimasti intimati. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2948 cod. civ., nonché dell'art. 20 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i crediti per tributi erariali (in particolare, per sanzioni ed interessi) si estinguessero per prescrizione decennale. La ricorrente ha depositato memoria. VERIFICATO CHE: La "CLAS Società in nome collettivo di Arezzini Moreno e C.", in liquidazione, ha notificato il ricorso per cassazione al Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore.

Tuttavia, come si desume dall'esposizione delle vicende processuali nella sentenza impugnata, tale ente si era costituito a mezzo di difensore di fiducia (Avv. Giuliano Boschetti da Roma) nel giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Pertanto, il contraddittorio processuale non risulta essere stato correttamente integrato nei suoi confronti. P.T.M. La Corte assegna alla "CLAS Società in nome collettivo di Arezzini Moreno e C.", in liquidazione, il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione al Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, rinvia il procedimento a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 7 ottobre 2021. IL