Cassation court remands case to Fifth Section regarding timeliness of appeal and expense allocation in tax dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision, which had ruled the taxpayer's appeal timely despite prior notification issues. The tax agency argued for expense compensation based on the opposing party's solution in both trial levels, while the taxpayer contested the expense liquidation reasoning. Since no specific precedents existed to apply Article 375 of the Code of Civil Procedure, the court remanded the case to the Fifth Section for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 c.p.c.; In the absence of specific precedents, the conditions for applying Article 375 of the Code of Civil Procedure do not arise, necessitating remand for further examination of timeliness and expense allocation.
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la seguente ORDINANZA l 'OT-E 9 sul ricorso 8658-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SCO'l I I GAIA; - intimata - contro SCOTTI I GAIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CIRILLO 15, presso lo studio dell'avvocato AGNESE CONDARELLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente successivo - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 4502/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 08658 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Rg 8658/2020 Agenzia delle entrate c/ Scotti Gaia; Scotti Gaia c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 4502/18/2019 dep. 22.7.2019, che in controversia su impugnazione da parte di Gaia Scotti di cartella di pagamento per Irpef anno 2012 ha accolto l'appello della contribuente, ritenendo, contrariamente alla sentenza di primo grado, tempestiva la domanda introduttiva del giudizio in relazione alla data di notifica dell'atto impugnato, con compensazione delle spese del giudizio "stante l'opposta soluzione della controversia nei due gradi di giudizio".
Gaia Scotti è rimasta intimata. La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto tempestivo il ricorso in relazione alla cartella, notificata il 28.4.2017, considerando ininfluente che la medesima cartella fosse stata notificata precedentemente e posta a base di atto di pignoramento presso terzi, oggetto di separato giudizio. Contro la medesima sentenza della CTR del Lazio, n. 4502/18/2019 dep. 22.7.2019, ricorre Gaia Scotti, contestando la statuizione della sentenza quanto alla liquidazione delle spese, ritenendo inidonea la motivazione addotta dalla CTR per compensarle.
L'Agenzia delle entrate non ha proposto controricorso. Considerato che: in mancanza di specifici precedenti non ricorrono le condizioni di cui all'art.375 c.p.c.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandata alla Cancelleria per gli opportuni adempimenti R