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Decreto — n. 6668/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by declaring case extinguished due to defendant's lack of defense activity.

Numero d'incarto Decreto — n. 6668/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the respondent failed to participate in the proceedings. The appellant, Conte Agostino, challenged a lower court judgment against De Vizia Transfer SPA, but the respondent did not submit any defense or appear. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party fails to exercise any defensive activity in the proceedings, the court may declare the case extinguished under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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extinguishment of proceedings lack of defense activity Article 391 Code of Civil Procedure default judgment dismissal Italian appellate procedure privo d'oggetto condono delle spese procedurali inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
110/2021 pubblicata in data 26.05.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
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Testo completo

RETO R.G. 23237/2021 Roma, sul ricorso proposto da CONTE AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marino Sarritzu, giusta procura in atti; RICORRENTE Contro DE VIZIA TRANSFER SPA, in persona le del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Cagliari — Sezione Distaccata di Sassari — nr. 110/2021 pubblicata in data 26.05.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPTITATO IN CANCELLERIA Il Coordinatore - 1 M R 7fl1? Pres. Adriana Doronzo INCELLIF E iPL O (21) Rci M3ss, lt