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Ordinanza — n. 6645/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction due to lack of proper notification to opposing parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6645/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the request for material error correction inadmissible because the appellant failed to notify the opposing parties before the hearing. Although the appellant argued that the lower court made factual mistakes regarding costs and party status, the court held that notification is a mandatory prerequisite for such appeals. Consequently, the request was rejected without addressing the substantive claims about the court's errors.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: A request for correction of a material error in a Cassation order is inadmissible if the appeal has not been notified to the other parties, as notification is an indispensable requirement that cannot be cured by renewal.

Parole chiave

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material error correction notification requirement Cassation procedure inadmissible appeal procedural prerequisite cooperativa europea cooperazione all'adempimento curatela di cooperazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis cod. proc. civ.
30-11-2021 -2- Andrea e Bartolomeo Battaglia non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 291 cod. proc. civ.
Art. 9 comma 1-bis della I. n. 53 del 1994
art. 380 bis cod. proc. civ
30-11-2021 -2- Andrea e Bartolomeo Battaglia non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis cod.
art. 291 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., ord., 23/07/2010, n. 17453
civ., utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione dello schema legale del relativo procedimento, non anche nel caso di materiale omissione della notificazione medesima (Cass., ord., 23/07/2010, n. 17453);
Cass., ord., 22/12/2020 n. 29266
53 del 1994 (Cass., ord., 22/12/2020 n. 29266; v.
Cass., ord., 18/07/2018, n. 19078
anche Cass., ord., 18/07/2018, n. 19078); nella specie la parte ricorrente non ha depositato, sino all'adunanza in camera di consiglio, l'attestazione di conformità resa ai sensi dell'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 24088-2020 proposto da: COOPCREDITO COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO DENINA 50, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO IANNI FICORILLI, rappresentata e difesa dagli avvocati GERMANO NUZZO, ROBERTA DI MICHELANGELO; - ricorrente - contro BATTAGLIA ANDREA, BATTAGLIA BARTOLOMEO; - intimati - avverso l'ordinanza n. cronol. 14096/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 7/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. Rilevato che Cooperedito Cooperativa a responsabilità limitata ha proposto "ricorso" per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 14096/20, depositata il 7 luglio 2020, emessa da questa Corte sul ricorso per regolamento di competenza proposto dall'attuale ricorrente avverso l'ordinanza n. 5581/19 con cui il Tribunale di Chieti, in sede di opposizione a d.i. emesso da quel Giudice su ricorso della medesima Cooperedito cooperativa a responsabilità limitata anche nei confronti di Andrea e Bartolomeo Battaglia, accogliendo l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito sollevata, in sede di opposizione, da questi ultimi - che avevano sostenuto essere sussistente la competenza del Tribunale di Lanciano o di quello di Pescara -, aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente il Tribunale di Lanciano; in particolare l'attuale ricorrente ha dedotto che, pur avendo questa Corte rilevato, con la già richiamata ordinanza n. 14096/20, che l'eccezione di incompetenza non era completa, in quanto gli opponenti non avevano contestato il foro del loro domicilio e, quindi, dichiarato la competenza del Tribunale di Chieti, ha tuttavia condannato - per evidente errore materiale - al pagamento delle spese del procedimento e ritenuto tenuta al pagamento del doppio contributo la parte ricorrente vincitrice Cooperedito cooperativa a responsabilità limitata; rappresenta, altresì, l'attuale ricorrente che, per evidente errore materiale, Andrea e Bartolomeo Battaglia, che nel regolamento per competenza avevano depositato memoria difensiva, sono stati indicati come controricorrenti nell'ordinanza da ultimo richiamata;

Ric. 2020 n. 24088 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Andrea e Bartolomeo Battaglia non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; considerato che: secondo la giurisprudenza di legittimità, requisito indispensabile per l'esame dell'istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza o l'ordinanza di cui si chiede la correzione; in assenza del detto requisito, il ricorso per correzione deve essere dichiarato inammissibile, senza che al riscontrato difetto possa porsi rimedio attraverso l'istituto della rinnovazione, ex art. 291 cod. proc. civ., utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione dello schema legale del relativo procedimento, non anche nel caso di materiale omissione della notificazione medesima (Cass., ord., 23/07/2010, n. 17453);

è stato pure precisato che è inammissibile, per difetto di prova della relativa consegna al destinatario, qualora il resistente rimanga intimato, il ricorso per cassazione la cui notificazione in via telematica sia avvenuta mediante il mero deposito di copia analogica e informe dei documenti di consegna telematica, ossia la relata, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, senza che detti atti, ancorché nativi digitali, siano stati corredati dall'attestazione di conformità resa ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della I. n. 53 del 1994 (Cass., ord., 22/12/2020 n. 29266; v. anche Cass., ord., 18/07/2018, n. 19078); nella specie la parte ricorrente non ha depositato, sino all'adunanza in camera di consiglio, l'attestazione di conformità resa ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della I. n. 53 del 1994 della ricevuta di accettazione di consegna relativa al procedimento di notifica a Ric. 2020 n. 24088 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -3- pec dell'istanza all'esame e Andrea e Bartolomeo Battaglia sono rimasti intimati; ritenuto che: alla luce delle considerazioni che precedono l'istanza per correzione di errore materiale debba essere dichiarata inammissibile; non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -3 della Corte Supr