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Ordinanza — n. 6571/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding signature delegation violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6571/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Luigi Pugliese's appeal against the Regional Tax Commission's decision confirming the lower court's dismissal of his tax delegation claim. The appellant argued that the tax authority lacked proper delegation to sign the impository act, but the court found the appeal inadmissible because it merely repeated first-instance arguments without specifically contesting the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for specific grounds under Article 360(3) of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; In tax litigation, an appeal is inadmissible if it fails to specifically contest the legal reasoning of the lower court by merely reproducing first-instance arguments without new substantive grounds.

Parole chiave

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tax appeal admissibility specific grounds requirement signature delegation violation Code of Civil Procedure Regional Tax Commission impository act validity procedural defect dismissal requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 42 d.P.R.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 42 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 1461/2017
Cass., 4017/2019
Cass., 4017/2019; Cass., 20468/2021).
Cass., 20468/2021
Cass., 4017/2019; Cass., 20468/2021).
Cass. V, n. 24669/2021
Cass. V, n. 24669/2021); che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25688-2020 proposto da: PUGLIESE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO N. 144, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CALARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato CIRO PASQUALE LENTI; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.E. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 599/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il sig. Pugliese Luigi ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria — Cosenza che ha confermato la pronuncia della CTP di Cosenza, ove non erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di sottoscrizione dell'atto impositivo; che l'Amministrazione finanziaria ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, in ordine alla delega alla firma dei provvedimenti impositivi; che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass., 1461/2017;

Cass., 4017/2019; Cass., 20468/2021). Nella specie, la CTR ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul presupposto che l'appellante si fosse limitato a richiamare le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure, senza censurare le statuizioni della sentenza impugnata; Ric. 2020 n. 25688 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- che, ove il ricorrente abbia lamentato la carenza di delega in capo al funzionario che ha concretamente firmato, trattasi di motivo sollevato per la prima volta in appello e, quindi, parimenti inammissibile (cfr.

Cass. V, n. 24669/2021); che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se d