Cassation court allows tax refund appeal against regional tribunal's inadmissibility ruling based on temporal law violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Tribunal's decision declaring the refund claim inadmissible. The taxpayer argued that the tribunal erred by rejecting the request due to a violation of the temporal application of tax laws, despite the refund amount being determinable. The court agreed, holding that the refund judgment is admissible even without a precise execution title because its purpose is to effectuate the command through necessary accounting.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70 ratione temporis d.lgs. n. 546/1992; In tax refund proceedings, the judgment of execution is admissible even against non-execution titles if the quantum is determinable, as the goal is to effectuate the command rather than enforce it coercively.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23463-2020 proposto da: SEACSUB SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE GLENDI; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 2/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la Seacsub s.p.a. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Liguria che ha respinto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza resa dalla CTC — Sezione di Genova n. 1175/7/2011, in ordine all'esenzione decennale ILOR ed alla relativa domanda di rimborso; che l'Amministrazione finanziaria ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 70 ratione tempolis vigente d.lgs. n. 546/1992; che in materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile, in applicazione del principio, il ricorso al giudice Ric. 2020 n. 23463 sez.
MT ud. 08-02-2022 -2- dell'ottemperanza a fronte di una pronuncia che riconosceva il diritto al rimborso del contribuente, senza provvedere alla sua quantificazione) (Cass., 16569/2019 — nello stesso senso: Cass., 14030/2020; Cass., 10661/2021); che, nella specie, la CTR ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso sul presupposto che il giudice di prime cure non avesse disposto alcunché in relazione al rimborso dell'imposta, pur essendo determinabile in base ai criteri fissati l'entità del quantum debeatur, che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Liguria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitti