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Ordinanza — n. 6569/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds regarding the devolutive effect of appellate review on litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6569/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by heirs against a regional tax commission's decision. The heirs argued that the appellate court violated the devolutive effect of the appeal by modifying the first-instance ruling on litigation costs without specific grounds. The court held that an appellate judge cannot alter the first-instance decision on costs when rejecting the appeal's merits unless a specific reason is provided, as the devolutive effect limits the scope of review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.; The appellate judge cannot modify the first-instance decision on litigation costs when rejecting the appeal's merits unless a specific reason is provided, as the devolutive effect limits the scope of review.

Parole chiave

Generato dall'IA
devolutive effect litigation costs appellate review first instance decision Italian Civil Procedure compensazione della rendita rimborso dei contributi restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.
CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell'effetto devolutivo in ragione alla disposta integrale compensazione delle spese; che con il secondo motivo si prospetta nuovamente censura ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 24422/2009
Cass., 10622/2010
Cass., 23226/2013
Cass., 14916/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23325-2020 proposto da: EGITTO EMANUELE, EGLI I O PATRIZIA, EGITTO SEI I IMO, nella qualità di eredi legittimi di Egitto Giuseppe, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FABRIZIO MOBILIA; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 2537/10/82019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 26/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che i Signori Egitto Patrizia, Egitto Settimo ed Egitto Emanuele, quali eredi di Egitto Giuseppe ricorrono avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Messina che ha riformato la pronuncia della CTP di Messina, ove erano state accolte le ragioni del contribuente sul diritto al rimborso della trattenuta IRPEF sull'indennità di fine rapporto quale dirigente della Provincia regionale di Messina che l'Amministrazione finanziaria è rimasta intimata; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni;

CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell'effetto devolutivo in ragione alla disposta integrale compensazione delle spese; che con il secondo motivo si prospetta nuovamente censura ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per motivazione apparente in tema di compensazione delle spese; che, quanto al primo motivo (con assorbimento del secondo motivo), in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in assenza di uno specifico motivo in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare il contenuto della statuizione di condanna al pagamento di Ric. 2020 n. 23325 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- tali spese assunta dal giudice di primo grado, compensandole, attesi i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello, alla cui applicabilità non è di ostacolo il carattere accessorio del capo sulle spese, che resta pur sempre autonomo (Cass., 24422/2009; Cass., 10622/2010; Cass., 23226/2013; Cass., 14916/2020); che, nella specie, la CTR ha rigettato l'appello ed ha disposto la compensazione delle spese giudiziali di entrambi i gradi di merito; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia Messina in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimi