Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6565/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the case against the tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6565/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal extinguished because the plaintiff, Italworks SRL, formally withdrew the litigation on November 8, 2019. The tax authority did not appear, and the court applied Article 306 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings. Consequently, the judgment was dismissed without a substantive ruling on the underlying tax dispute regarding non-existent operations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 306 c.p.c.; When a party voluntarily withdraws their appeal, the court must declare the cause extinguished, terminating the proceedings without addressing the merits of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of cause Article 306 c.p.c. tax authority procedural termination sospensione della riscossione fiscale sottrazione dell'iva procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 306 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 36335-2018 proposto da: ITALWORKS SRL (già MURARO & COSTANTE GROUP SRL), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 44, presso lo studio dell'avvocato MARCO DE FAZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO MARIA COMMODO; - ricorrente - COtitrO AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 850/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PIEMONTE, depositata il 10/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 36335 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Premesso che:

1. la srl Italworks srl, con atto in data 8.11.2019, ha rinunciato agli atti del presente giudizio dalla stessa intentato per la cassazione della sentenza n.850/2018 della CTR del Piemonte in causa contro l'Agenzia delle entrate, su avvisi di accertamento degli anni 2007 e 2009 per Iva e sanzioni in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti;

2. l'Agenzia delle Entrate non si è costituita;

3. visto l'art.306 c.p.c. va dichiarata l'estinzione della causa;

4. nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell'Agenzia;

5. non si applica l'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, "in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015) PQM la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto. Il P e idente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 2 8 FEB 2022 IL