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Ordinanza — n. 6490/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposit within statutory time limits under Article 369 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6490/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the petition at the registry within the time limits prescribed by law. Although the appellant notified the tax agency on April 9, 2021, the formal deposit was never made, rendering the proceedings impossible. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the litigation costs and the additional unified contribution.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: An appeal declared inadmissible due to failure to deposit within statutory time limits results in the loss of the right to appeal and the imposition of litigation costs on the appellant.

Parole chiave

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non-deposit appeal statutory time limits improcedibility declaration litigation costs unified contribution tax appeal Cassation procedure procedura tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 15 novembre 2019, n. 29788
civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass.
Cass. 14 maggio 2019, n. 12750
29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass.
Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778
12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778), in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente ritenere che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella Ric.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19752-2021 proposto da: COFERMETAL SRL, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F06363391001), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende; - controrkorrenti - avverso la sentenza n. 2290/20/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 2290/20/2020 depositata il 13 dicembre 2020 ne accoglieva l'appello dichiarando l'illegittimità della cartella e dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi; la parte contribuente proponeva ricorso in Cassazione chiedendo dichiararsi l'illegittimità del ruolo e la condanna alle spese processuali - ricorso notificato il 9 aprile 2021 - ma non provvedeva a depositarlo, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate in data 9 aprile 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 27 luglio 2021; considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778), in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente ritenere che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella Ric. 2021 n. 19752 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero successivamente risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788;

Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022. Il President