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Ordinanza — n. 6487/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, ruling that omitting a ground's resolution constitutes an omission of pronouncement under Art. 112 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6487/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court accepted the taxpayer's appeal against a Regional Tax Commission decision, ordering the lower court's judgment to be quashed and remanded. The taxpayer argued that the lower court failed to rule on a specific ground because it incorrectly absorbed it into another year's case, citing Article 112 of the Civil Procedure Code. The Court agreed that such an illogical absorption amounts to an omission of pronouncement, which is actionable under Article 360(1)(4) of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: An illogical declaration of absorption of an appeal ground, resulting in the failure to rule on that specific issue, constitutes an omission of pronouncement and is actionable for nullity.

Parole chiave

Generato dall'IA
omission of pronouncement absorption of appeal grounds nullity of judgment taxation proceedings Civil Procedure Code imposta annuale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
08-02-2022 -2- violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Considerato che Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
d.lgs. n. 546 del 1992
art. 112 c.p
08-02-2022 -2- violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11459 del 2019
(Cass. n. 11459 del 2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8676-2020 proposto da: GOZZI GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE MARTINI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 2103/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 28/11/ 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/ 2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativamente all'anno d'imposta 2011; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l'appello, affermando che due delle tre censure sollevate dal ricorrente nel ricorso relativo all'annualità 2011 (ossia, una, presunto onere a carico dell'Amministrazione finanziaria di produrre la documentazione bancaria del contribuente, due, presunta illegittimità dell'estensione dell'indagine ai c/c di familiari) sono state formulate nei medesimi termini del ricorso relativo all'annualità del 2010; ciò posto, ritiene questa Commissione che l'estensore della sentenza impugnata sia incorso in un mero errore materiale, facilmente riconoscibile e, pertanto scusabile, dal quale non può derivare la nullità/inesistenza della sentenza de qua, atteso che, comunque, le motivazioni ivi esposte sono perfettamente attinenti alle questioni odiernamente trattate e tali da sorreggere adeguatamente la decisione assunta.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità del procedimento o della sentenza della Commissione Tributaria Regionale per omessa pronuncia in Ric. 2020 n. 08676 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la vicenda è riconducibile ad una erronea impaginazione della sentenza di primo grado - riguardante il 2011 - che nella motivazione riporta il contenuto di altra pronuncia resa sempre dallo stesso giudice e nei confronti dello stesso soggetto ma per l'anno 2010 avente risvolti, di fatto e di diritto, completamente diversi dall'altra.

Il motivo di impugnazione è fondato in quanto l'omissione, da parte della sentenza impugnata, di una pronuncia su una censura della parte contribuente emerge già semplicemente da una semplice lettura della stessa sentenza impugnata la quale - affermando che due delle tre censure sollevate dal ricorrente nel ricorso relativo all'annualità 2011 (ossia la prima relativa al presunto onere a carico dell' Amministrazione finanziaria di produrre la documentazione bancaria del contribuente e la seconda la presunta illegittimità dell'estensione dell'indagine ai c/c di familiari) sono state formulate nei medesimi termini del ricorso relativo all'annualità del 2010; ciò posto, ritiene questa Commissione che l'estensore della sentenza impugnata sia incorso in un mero errore materiale, facilmente riconoscibile e, pertanto scusabile, dal quale non può derivare la nullità/inesistenza della sentenza de qua, atteso che, comunque, le motivazioni ivi esposte sono perfettamente attinenti alle questioni odiernamente trattate e tali da sorreggere adeguatamente la decisione assunta - per un verso ammette l'errore lamentato dalla parte ricorrente e rileva che il ricorso avverso l'annualità 2010 e quello avverso l'annualità 2011 sono sovrapponibili solo per due questioni su tre e per un altro verso omette di descrivere e tanto meno di affrontare risolvere la terza questione e secondo questa Corte, in tema di giudizio per cassazione, l'illogica dichiarazione di assorbimento Ric. 2020 n. 08676 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -3- di un motivo di appello si risolve in una omessa pronuncia e, come tale, può essere censurata in sede di legittimità solo ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 11459 del 2019). Pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 febbraio