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Ordinanza — n. 6484/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for lack of specific reasoning in cadastral reclassification order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6484/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision regarding a cadastral reclassification. The taxpayer argued the decision lacked sufficient motivation under specific laws, but the court found the reasoning adequate. The court ruled that while detailed justification is required for cadastral changes, the administrative body correctly identified that the property did not exceed the standard quality threshold, thus validating the original classification.

Regesto Legislator

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Art. 7 legge 212/2000; Art. 3 legge 241/1990; Art. 2697 c.c.; Art. 360 c.p.c.: In cadastral reclassification cases, the administrative act must provide rigorous, specific, and rational motivation detailing the concrete elements affecting the individual property to ensure taxpayer transparency and the right to defense.

Parole chiave

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cadastral reclassification tax appeal dismissal administrative motivation property valuation taxpayer rights regional tax commission legal reasoning standard valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

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Art. 7 of Law 212/2000
L'unico motivo del ricorso, col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7, legge 212 del 2000, dell'art.3, legge n.241/1990, nonché principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art.
Art. 3 of Law 241/1990
Art. 2697 of the Civil Code
7, legge 212 del 2000, dell'art.3, legge n.241/1990, nonché principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c., è infondato.
Art. 360, paragraph 1, number 3 of the Code of Civil Procedure
Art. 1, paragraph 335 of Law 311/2004
22671/2019; Cass. 10403/2019; Cass.
Art. 8 of D.P.R. 138/1998
19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R.
art. 2697 c.c
7, legge 212 del 2000, dell'art.3, legge n.241/1990, nonché principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c., è infondato.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3156/2015
Cass. n. 249/2017
Cass. n. 10403/2019
Cass. n. 19810/2019
Cass. Sez. 5 n. 23051/2019
Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass.
Cass. sez. 6 n. 9770/2019
Cass. n. 27180/2019
Cass. n. 22671/2019
Sez. 5 n. 23051/2019
Sez. 5 n. 23051/2019; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11806-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MARCHIONI SANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRADANO, 30, presso lo studio dell'avvocato AGATA MARCHIONI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5832/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 11806 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- r.g. 11806/2020 Agenzia delle entrate C/ Marchioni Sandra Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di Sandra Marchioni di avviso di accertamento per estimi catastali per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via dell'Arco della Ciambella, microzona 1 centro storico, ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, confermando la sentenza di primo grado.

La CTR ha ritenuto che "nell'avviso di accertamento impugnato, è ben espresso il presupposto normativo dello scostamento del rapporto tra valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale rispetto all'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. Ciò nonostante, è pacifico che il provvedimento impugnato non prende in esame le specifiche caratteristiche degli immobili oggetto di riclassamento, come ritenuto nel secondo, e più recentemente ribadito dei due filoni interpretativi". Il contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. L'unico motivo del ricorso, col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7, legge 212 del 2000, dell'art.3, legge n.241/1990, nonché principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c., è infondato.

2. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassannento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 9603/2020; Cass. 22671/2019; Cass. 10403/2019; Cass. 9770\2019; Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019; n. 27180 del 2019).

3. Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento. L'amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr.

Cass. n. 3156/2015). L'obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, anche secondo la Corte cost., primo dicembre 2017, n. 249 - che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d'irragionevolezza - deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (§7.3 Corte cost.249/17, cit.).

4. È stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

5. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (conf.

Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 - 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311/2004.

6. Conclusivamente, l'atto di riclassamento ai sensi della normativa indicata deve contenere l'indicazione:

a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata nnicrozona;

b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass.N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019). Condizioni queste non ricorrenti nella fattispecie.

7. La CTR si è attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, tenendo conto peraltro della adeguata prova contraria fornita dal contribuente sulle caratteristiche strutturali intrinseche ed estrinseche dell'immobile "che non superano lo standard qualitativo astrattamente assunto a termine di riferimento e giustificano il mantenimento del classamento precedente". Il ricorso va conseguentemente respinto. In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia vanno compensate integralmente le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

Rig