Cassation court dismisses appeal as case extinguished by taxpayer's voluntary payment and request for tax definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the taxpayer voluntarily requested a tax definition and paid the required amount. The underlying dispute involved whether a house qualified as 'luxury' based on the inclusion of perimeter walls and a veranda in the useful surface area. Since the taxpayer settled the matter by seeking a favorable tax classification and paying the associated costs, the court terminated the proceedings without addressing the merits of the tax qualification arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 d.lgs. 546/92; The judicial proceeding is extinguished when the taxpayer voluntarily requests a tax definition and pays the corresponding amount, thereby ceasing the substantive dispute.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11351-2019 proposto da: MOTTA PAOLO, VIGANO' PIETRO LUIGI, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA MAGGIONI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 3854/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 18/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 11351 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- r.g.n. 11351/2019 Motta Paolo +1 c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Paolo Motta e Pietro Viganò ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, con il quale veniva comminata la decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa previste, dall'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986, e recuperata a tassazione la maggiore imposta di registro dovuta nella misura ordinaria, a seguito della revoca dell'aliquota agevolata per l'acquisto di case di abitazioni non di lusso, accoglieva l'appello dell'Agenzia, in riforma della sentenza di primo grado.
La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che non dovessero essere computati i muri perimetrali e la veranda al fine della qualificazione dell'abitazione come "di lusso", esclusa in quanto tale dall'agevolazione ai sensi della normativa vigente ratione temporis. La CTR, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio, ha ritenuto che "ai fini della individuazione di una abitazione di lusso per escludere il beneficio cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata guardando alla "utilizzabilità degli ambienti" a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito, il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione.
Ne consegue che il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile" e uno spazio deve essere incluso nella metratura in quanto sia, anche solo potenzialmente, utilizzabile. Conseguentemente, rientrano nel computo della superficie utile i muri perimetrali e la veranda. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. 1 Con il primo motivo i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione dell' art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessa motivazione per non avere la CTR valutato che la veranda per cui è causa è aperta, assimilabile a pieno titolo a terrazza, per cui va esclusa dal computo della superficie utile, con conseguente diverso calcolo della superficie, incidente sulla qualificazione dell'immobile (non di lusso).
2. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi su tutte le domande svolte in sede di comparsa di costituzione. Chiede l'applicazione dello ius superveniens, in base la quale l'immobile rientrerebbe nelle agevolazioni richieste, in quanto di categoria A/7; chiede l'applicazione delle sanzioni per incertezze applicative della normativa. Considerato che: Con istanza del 18 gennaio 2022 l'Avvocatura dello Stato ha richiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese, ex art. 46 d.lgs. 546/92 avendo il contribuente presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 dl. 119/2018 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.