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Ordinanza — n. 6480/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding lack of pre-litigation hearing for harmonized VAT tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6480/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that dismissed the agency's pre-litigation appeal. The agency argued the hearing was unnecessary, but the lower court found the taxpayer had raised valid defenses regarding inactive company rules and retroactive law application. The court upheld the lower court's ruling, confirming that for harmonized taxes like VAT, the administrative authority must respect the taxpayer's right to a pre-litigation hearing, and the taxpayer's active participation negated any procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3; Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000; Artt. 51 e 54 d.P.R. n. 602/1973: For harmonized taxes, the administrative authority must respect the taxpayer's right to a pre-litigation hearing, and a violation is only invalid if the taxpayer failed to raise substantive defenses that could have resolved the dispute without litigation.

Parole chiave

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harmonized taxes pre-litigation hearing taxpayer rights VAT credit inactive company procedural defect tax administration assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000
24823 del 2015); in tema di impugnazione di diniego di rimborso IVA, sussiste l'obbligo di instaurazione del contraddittorio endo- procedimentale, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della I.
Artt. 51 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973
212 del 2000 nonché degli artt. 51 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dei principi di cui a Cass.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 24823 del 2015
Cass. n. 27420 del 2018
Cass. n. 20036 del 2018
Cass. n. 701 del 2019
a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto del contraddittorio (Cass. n. 701 del 2019;
Cass. n. 18413 del 2021
Cass. n. 18413 del 2021).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5960-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro COMANDINI SRI„ nella qualità di socia della SEACOM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4062/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/ 2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la società contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento per IVA relativo al periodo di imposta 2012, ritenendo l'Ufficio che la società contribuente stessa, non avendo superato i test di operatività, dovesse essere considerata una società di comodo, con la conseguenza che l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale non è ammessa a rimborso. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, evidenziando la mancata instaurazione di un appropriato contraddittorio con il contribuente nell'ambito dell'attività pre-contenziosa, trattandosi di addebiti concernenti un tributo armonizzato come VIVA, per il quale il contraddittorio endoprocedimentale è necessario; affermava inoltre la sentenza impugnata che la parte contribuente ha indicato gli argomenti che avrebbe potuto addurre in sede di contraddittorio come l'inapplicabilità alla vicenda della disciplina antielusiva sulle società inattive e quindi l'illegittimità di limitazioni del diritto al rimborso di un credito IVA, ha contestato l'applicabilità di sanzioni e soprattutto ha eccepito l'anteriorità dei fatti rispetto all'entrata in vigore dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 e la conseguente impossibilità di dare applicazione retroattiva alle sue disposizioni, fra le quali il comma 4 secondo cui l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

Ric. 2020 n. 05960 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 nonché degli artt. 51 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dei principi di cui a Cass. SU n. 24823 del 2015 in quanto il contraddittorio vi sarebbe stato ma, quand'anche si ritenesse che non vi sia stato, la sentenza impugnata non ha indicato quali ragioni in concreto avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio così da poter lamentare una violazione del diritto di difesa.

Il motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte: in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass.

SU n. 24823 del 2015); in tema di impugnazione di diniego di rimborso IVA, sussiste l'obbligo di instaurazione del contraddittorio endo- procedimentale, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento negativo sia Ric. 2020 n. 05960 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- stato preceduto da una richiesta di documenti da parte dell'amministrazione finanziaria e non da una verifica o da un accesso, trattandosi comunque di attività idonea a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente sotto il profilo del disconoscimento di un credito verso l'amministrazione finanziaria (Cass. n. 28833 del 2021); in tema di accertamento, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 non opera nell'ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, salvo che riguardino tributi "armonizzati" come VIVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (Cass. n. 27420 del 2018); in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. "a tavolino", il contraddittorio endoprocedimentale ove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati": la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass. n. 20036 del 2018); la prova di "resistenza" è necessaria, per i tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto del contraddittorio (Cass. n. 701 del 2019;

Cass. n. 18413 del 2021). Ric. 2020 n. 05960 sez. MT - ud. 08-02-2022 -4- La sentenza impugnata - evidenziando la mancata instaurazione di un appropriato contraddittorio con il contribuente nell'ambito dell'attività pre-contenziosa, trattandosi di addebiti concernenti un tributo armonizzato come VIVA, per il quale il contraddittorio endoprocedimentale è necessario; affermando inoltre che la parte contribuente ha indicato degli argomenti che avrebbe potutto addurre in sede di contraddittorio come l'inapplicabilità alla vicenda della disciplina antielusiva sulle società inattive, l'illegittimità di limitazioni del diritto al rimborso di un credito IVA, ha contestato l'applicabilità di sanzioni e soprattutto ha eccepito l'anteriorità dei fatti rispetto all'entrata in vigore dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 e la conseguente impossibilità di dare applicazione retroattiva alle sue disposizioni, fra le quali il comma 4 secondo cui l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese - pur non specificando se trattasi o meno di accertamento "a tavolino", ha fatto un uso corretto dei suddetti principi di diritto, in quanto ha comunque evidenziato i motivi di doglianza che la parte contribuente avrebbe potuto addurre in sede di contraddittorio endoprocedimentale, in questa maniera dimostrando che la violazione del diritto di difesa del contribuente a seguito del mancato contraddittorio non era meramente formale, ma avrebbe potuto condurre ad un chiarimento e conseguentemente ad una soluzione senza necessità di arrivare ad una fase contenziosa, in quanto per il tributo armonizzato la valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale va effettuata alla luce della cd. prova di resistenza.

Ric. 2020 n. 05960 sez. MT - ud. 08-02-2022 -5- Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio der8 fe