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Ordinanza — n. 6479/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows Agency's appeal, holding tax refund deadline for 1990 earthquake victims runs from 2008 law entry into force.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6479/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision confirming the taxpayer's late refund claim. The taxpayer argued for a 48-month deadline starting from the earthquake event, while the Agency contended the statute of limitations began on March 1, 2008, per an authentic legislative interpretation. The Court ruled that the two-year limitation period for earthquake victims' tax refunds specifically starts from the entry into force of Law No. 31 of 2008, thereby validating the Agency's position and dismissing the taxpayer's timeliness defense.

Regesto Legislator

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Art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 1, comma 665, legge 190 del 2014: The two-year statute of limitations for tax refunds by earthquake victims commences from the entry into force of the converting law of 2008, not from the disaster date.

Parole chiave

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tax refund limitation period earthquake victims restitution authentic legislative interpretation statute of limitations start date administrative tax procedure ricupero d'imposta rimborso fiscale dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni.
Art. 1, comma 665, legge 190 del 2014
31/2008 e dell'art. 1, comma 1011, della 1.
Art. 9, comma 17, legge 289 del 2002
4 per violazione dell'art. 92 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
244/2006; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
244/2006; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n.
articoli 112 c.p
per violazione degli articoli 112 c.p.c.
art. 92 c.p
4 per violazione dell'art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 29913/2020
248 del 2007) e cioè dal 1 marzo 2008 (Cass., 29913/2020;
Cass., 20785/2021
Cass., 15252/2016
248 del 2007 (Cass., 15252/2016;
Cass., 5167/2020
Cass., 5167/2020; Cass., 29913/2020).
Cass., 22399/2017
08-02-2022 -3- situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; sicché essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove (Cass., 22399/2017).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26773-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro DI PINO RENATA; - intimata - avverso la sentenza n. 550/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACAN ZAN I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha confermato la pronuncia della C1P di Catania, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di tempestività dell'istanza di rimborso per il "Sisma Sicilia orientale" contestata in grado d'appello dell'Ufficio; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 112 c.p.c. e 57 d.lgs. n. 546/1992, nonché censura ex art. 360 n. 3 per violazione dell'art.

21. Secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 6 ter della 1. n. 31/2008 e dell'art. 1, comma 1011, della 1. n. 244/2006; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese processuali; che, con riguardo al primo motivo, L'istanza di rimborso delle imposte versate in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in favore dei soggetti residenti nella Sicilia orientale e colpiti dal sisma del 13 dicembre del 1990 va presentata nel termine di due anni, calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 (di conversione con modif. del d.l. n. 248 del 2007) e cioè dal 1 marzo 2008 (Cass., 29913/2020;

Cass., 20785/2021). La questione della decorrenza del termine è stata del resto definitivamente chiarita dall'interpretazione autentica offerta dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), il cui art. 1, comma 665, ha Ric. 2020 n. 26773 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- stabilito che: «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248...», in virtù del quale si è ritenuto che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10%, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato la relativa istanza entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della I. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (Cass., 15252/2016;

Cass., 5167/2020; Cass., 29913/2020). Peraltro, in materia di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a Ric. 2020 n. 26773 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; sicché essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove (Cass., 22399/2017).

Nella specie, la CTR ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria non potesse far valere in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso e che il termine per l'esercizio del diritto al rimborso fosse di 48 mesi; che, pertanto, l'istanza di rimborso del 21.4.2011 era palesemente tardiva; che la fondatezza del primo motivo assorbe il secondo; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia — Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese de