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Ordinanza — n. 6478/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax notification appeal, ruling direct mail service valid without judicial officer intervention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6478/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the validity of tax assessment notifications. The taxpayer argued that direct mail service by postal workers without a judicial officer rendered the notification null and void. The court rejected this claim, affirming that the simplified postal procedure is legally valid and sufficient to establish proper notification.

Regesto Legislator

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Art. 14, 8 comma 4, 1 n. 890/1982; Art. 30, 33, 40, 163 d.P.R. 655/1982; Art. 42, 43 d.P.R. 600/1973; Art. 1335 c.c.: Direct mail service for tax assessments by postal workers without judicial officer intervention is valid if the recipient is temporarily absent and no authorized person is present.

Parole chiave

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tax notification validity direct mail service postal worker delivery judicial officer requirement tax assessment procedure inoltro della dichiarazione fiscale tempestività tributaria omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 14, 8 comma 4, 1 n. 890/1982
Art. 30, 33, 40, 163 d.P.R. 655/1982
Art. 42, 43 d.P.R. 600/1973
e dell'art. 42, terzo comma, d.P.R.
Art. 1335 c.c.
600/1973; art. 1335 c.c., in ordine alla notifica dell'accertamento; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art.
art. 1335 c.c
600/1973; art. 1335 c.c., in ordine alla notifica dell'accertamento; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art.
art. 153 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 10131/2020
153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (Cass., 10131/2020;
Cass., 8187/2021
Cass., 15374/2018
08-02-2022 -3- radicalmente nulla (Cass., 15374/2018; Cass., 22676/2019; Cass., 22254/2020; Cass., 18033/2021).
Cass., 22676/2019
08-02-2022 -3- radicalmente nulla (Cass., 15374/2018; Cass., 22676/2019; Cass., 22254/2020; Cass., 18033/2021).
Cass., 22254/2020
08-02-2022 -3- radicalmente nulla (Cass., 15374/2018; Cass., 22676/2019; Cass., 22254/2020; Cass., 18033/2021).
Cass., 18033/2021
08-02-2022 -3- radicalmente nulla (Cass., 15374/2018; Cass., 22676/2019; Cass., 22254/2020; Cass., 18033/2021).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25897-2020 proposto da: TAMBURRANO MARTINO CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AFRICA, 40, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SORDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FISCHETTI; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 601/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del'08/02/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACAN ZAN I. RILEVATO che il sig. Tamburrano Martino Carmelo ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia — Taranto che ha riformato la pronuncia della Ci? di Taranto, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di previa notifica dell'accertamento all'emanazione di cartella esattoriale; che l'Amministrazione finanziaria ha spiegato tempestivo controricorso; che l'agente per la riscossione è rimasto intimato; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 14 e 8, comma quarto, 1. n. 890/1982; articoli 30, primo comma, 33, primo comma, 40 commi terzo e quarto, 163 d.P.R. n. 655/1982; articoli 42, primo comma, e 43 d.P.R. n. 600/1973; art. 1335 c.c., in ordine alla notifica dell'accertamento; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 1335 c.c. e dell'art. 42, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 sempre in ordine alla regolarità della notifica; che in motivi possono essere trattati congiuntamente e, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta Ric. 2020 n. 25897 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- dall'amministrazione postale senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (Cass., 10131/2020;

Cass., 8187/2021). L'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli art. 8 e 9 della Legge n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito, e, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è Ric. 2020 n. 25897 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -3- radicalmente nulla (Cass., 15374/2018; Cass., 22676/2019; Cass., 22254/2020; Cass., 18033/2021). In ogni caso, al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato (Cass.,15374/2018;

Cass., 22254/2020); che, nella specie, la CTR si era limitata ad accertare l'invio della raccomandata contenente l'avviso di accertamento e l'annotazione sulla busta del numero identificativo dell'avviso di accertamento; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Puglia — Taranto, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle s