Cassation court allows appeal against tax tribunal dismissal for lack of specific appeal grounds due to implicit specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the tax authority's appeal against a regional tax tribunal's dismissal of an appeal for lacking specific grounds. The lower tribunal had rejected the appeal under Article 53 of D.Lgs. 546/1992, arguing the appellant failed to articulate distinct reasons for the challenge. The Court ruled that specificity is not required if the appeal's intent is clear and can be inferred from the entire document, including factual premises and conclusions, thereby preserving access to justice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 comma 1 d.lgs. n. 546/1992; In tax litigation, the lack of specific appeal grounds renders an appeal inadmissible only when the grievance is formulated so vaguely that no specific intent to contest the decision can be discerned, whereas a concise appeal containing an unequivocal motivation is deemed specific if the intent to challenge is expressed throughout the document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23543-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ETIKO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso .kJ ll' iegi< € it V ANNI III rapprnetffitta difesa dall'avvocato FRANCESCO DON1EN ICO PUGLIESE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 60/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Umbria che ha confermato la pronuncia della C1P di Perugia, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di co- obbligazione per IRPEF, IRAP ed IVA a seguito di scissione; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell'art. 53 ratione temporis vigente d.lgs. n. 546/1992, in ordine alla specificità dei motivi d'appello; che, in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp.
Ric. 2020 n. 23543 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15519/2020); che, nella specie, la CTR ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità, ancorché amministrazione finanziaria avesse chiaramente indicato, seppure senza la rubricazione e l'articolazione di autonomi e separati motivi, la statuizione impugnata e le censure mosse; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l'Umbria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitti