Cassation court allows tax agency appeal, annulling regional commission decision on tax procedure integration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Sicilian Regional Tax Commission's decision. The Commission had annulled a tax assessment notice and ordered the integration of the hearing with individual partners, whereas the first-instance court had declared the appeal inadmissible. The court ruled that the Regional Commission erred by failing to confirm the first-instance judgment, which correctly held that the tax assessment of the company and its partners are inextricably linked under Italian tax law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. 546/92; Art. 102 c.p.c.; Art. 57 d.lgs. 546/92: In tax proceedings involving companies where income is legally imputed to partners, the assessment of the company and individual partners are inextricably linked, requiring the integration of the hearing with partners to ensure the right of defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 6456-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro D'URSO FRANCESCO SAS DI CELI IDA E FIGLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA TODARO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 96/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata P11/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 06456 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Premesso che:
1. la società "D'urso Francesco s.a.s. di Celi Ida e figli" ricorreva contro l'avviso di accertamento, fondato sull'applicazione di uno studio di settore, notificatole dalla Agenzia delle Entrate per maggiori imposte dirette e Iva dell'anno 2003;
2. l'adita CTP di Messina ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci D'Urso Daniela, D'urso Fabio, D'Urso Antonino e Celi Ida;
3. con sentenza 26.1.2009 la CTP dichiarava inammissibile il ricorso per avere la società omesso di ottemperare all'ordine;
4. la società impugnava la sentenza davanti alla CTR della Sicilia lamentando che i giudici di primo grado non avrebbero dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio bensì, in caso, disporre la riunione del procedimento con quelli promossi dai singoli soci avverso i rispettivi avvisi di accertamento per maggior Irpef su redditi di partecipazione;
5. la CTR invitava l'ufficio a fornire informazioni sullo stato del contenzioso dei singoli soci. Dall'informativa risultava che D'Urso Daniela e D'urso Fabio avevano, nel 2016, definito i rispettivi contenziosi avvalendosi del condono di cui al d.I.98/2011, art. 39, che D'Urso Antonino non aveva ricevuto alcun avviso di accertamento e che il ricorso proposto da Celi Ida contro l'avviso notificatole era stato dichiarato inammissibile dalla CTP di Messina con sentenza del 15.1.2013 ormai passata in giudicato;
6. con la sentenza in epigrafe, la CTR, richiamata la nota informativa, affermava che i soci avevano avuto modo di impugnare gli avvisi di accertamento relativi alla rettifiche dei rispettivi redditi di partecipazione, cosicché "fino dal primo grado nessuna integrazione del contraddittorio doveva essere disposta e conseguentemente errata risulta[va] la declaratoria di inammissibilità". La CTR dichiarava nel merito fondato l'appello della società e annullava l'avviso;
7. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi con cui lamenta che la CTR ha violato gli artt. 14 d.lgs. 546/92 e 102 c.p.c. per non aver confermato la decisione di primo grado ed ha violato l'art.57 d.lgs.546/92 per avere annullato l'avviso per difetto di contraddittorio endoprocedimentale malgrado che l'eccezione con cui detto difetto era stato fatto valere fosse stata proposta per la prima volta, inammissibilmente, con l'atto di appello; considerato che:
1. il primo motivo di ricorso è fondato e il secondo resta assorbito. E' stato da questa Corte affermato che "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questioni personali (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008; Sez. 6- 5, Ordinanza n.15116 del 11/06/2018). Nel caso di specie, il giudice d'appello ha errato nel ritenere che nel giudizio promosso dalla sas "D'urso Francesco di Celi Ida e figli" non vi fosse necessità di integrazione del contraddittorio rispetto ai soci. La CTR avrebbe dovuto confermare la decisione di primo grado. E' vero che per i soci D'Urso Daniela, D'urso Fabio e Celi Ida -i quali avevano propri contenziosi su avvisi di accertamento Irpef, pendenti in parallelo rispetto a quello della società-, il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre non l'integrazione del contraddittorio ma la riunione del procedimenti (art.29 d.lgs.546/92) e tuttavia l'ordine di integrazione del contraddittorio era stato ben dato rispetto al socio D'Urso Antonino per il quale vale l'affermazione di cui al punto 2.4 della motivazione della sentenza 14815/2008: "Sul piano sostanziale (rectius: preprocessuale) l'accertamento del reddito sociale e l'accertamento del reddito dei singoli soci, sono in evidente rapporto di reciproca implicazione (non si può accertare il secondo se non accertando il primo ed il primo condiziona l'accertamento del secondo).
Sono due facce della stessa medaglia. Infatti, come già è stato rilevato nel decreto presidenziale di rimessione al Primo Presidente, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1 (TUIR), (sostanzialmente simile al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5), dispone che "I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili". Quindi, in presenza di tale imputazione automatica del reddito sociale ai soci (presunzione legale iuris et de iure), la difesa di questi di fronte alla pretesa erariale (quando non venga contestata la qualità' di socio o la quota di partecipazione) deve necessariamente trovare uno spazio processuale per interloquire sulla determinazione del reddito della società' (dal quale dipende la ripresa nei loro confronti), altrimenti la presunzione si risolverebbe in una palese violazione del diritto di difesa e del principio della tassazione in base alla capacita' contributiva (artt. 24 e 53 Cost.)".
3. il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;
4. la causa deve essere decisa nel merito con la dichiarazione dell'improcedibilità dell'originario ricorso;
5. le spese del merito sono compensate;
6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito dichiarando l'originario ricorso improcedibile; compensa le spese del merito; condanna la contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 1300,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consi