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Ordinanza — n. 6316/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling tax benefits extend to accessory land based on factual annexation, not just cadastral categories.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6316/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision regarding stamp duty exemptions. The taxpayer argued that the tax benefit was limited to specific cadastral categories, but the court held that the definition of 'accessory land' relies on factual annexation and functional service to the main property rather than strict cadastral classification. Consequently, the court affirmed that the accessory beach area qualified as an annex to the main residence, allowing the taxpayer to benefit from the reduced tax rate.

Regesto Legislator

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Art. 817 c.c.; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: The concept of accessory land for tax benefits is determined by factual annexation and functional service to the main property, not by restrictive cadastral categories or exclusive legislative enumeration.

Parole chiave

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accessory land definition stamp duty exemption cadastral classification functional annexation tax benefit eligibility reduced tax rate property annexation promovimento dell'accesso alla proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 817 c.c.
14 delle preleggi, dell'art. 817 c.c. e 2697 c.c..
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificata dall'art.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sulla base della nozione dettata dall'art.
art. 817 c.c
14 delle preleggi, dell'art. 817 c.c.
art. 85 c.p
Va premesso che la sopravvenuta rinunzia del difensore del controricorrente, pervenuta prima dell'udienza, non dispiega alcuna efficacia nell'ambito del giudizio per cassazione per effetto della perpetuatio dell'Ufficio del difensore, di cui è espressione l'art. 85 c.p.c., (Cass.
art. 817 cod. civ
14 delle preleggi, dell'art. 817 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3148/2015
Cass. n. 6259 del 13/03/2013
Cass. n. 22561 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22728-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ALFANI ERRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato ANNA D'ALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANLIO ALFANI; - controficorrente - avverso la sentenza n. 10/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata 1'08/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 22728 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Rg 22728/2020 Agenzia delle entrate c/ Alfani Errico Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di Errico Alfani di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2016 - emesso a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali provvisoriamente concesse in sede di registrazione di atto di compravendita di unità immobiliare sita in Omegna e pertinenze (cantina, autorimessa e spiaggia privata) - ha respinto l'appello dell'Ufficio vertente sulla natura pertinenziale del terreno costituito da spiaggia privata, ai fini della inclusione nel regime agevolabile.

La CTR ha confermato la natura pertinenziale della piccola spiaggia privata ai sensi dell'art. 817 c.c., ricorrendo i presupposti della "destinazione durevole al bene principale", "impressa dal proprietario della stessa", della funzione di servizio della spiaggia ad uso esclusivo dell'immobile, originariamente contigua all'immobile e successivamente separata dalla costruzione di una strada comunale. Esclude pertanto l'intento elusivo e interpreta la tariffa allegata al punto 4 lett. C) parte bis tariffa, nel senso che le agevolazioni, originariamente previste per le sole abitazioni, sono state estese alle pertinenze limitando - solo per le pertinenze rientranti nelle cat.

C/2, C/6, C/7 - la fruibilità ad una sola entità per singola tipologia. Non assume infine rilievo, secondo la CTR, il fatto che solo successivamente il contribuente abbia accorpato anche catastalmente la proprietà dell'immobile e le pertinenze, "poiché tale volontà era già manifestata nell'attribuzione della natura pertinenziale delle aree circostanti, pertinenzialità che, nei fatti, era già prima esistente, stante la destinazione della spiaggetta ad uso esclusivo dei proprietari della casa". Il contribuente si costituisce con controricorso.

In data 18 gennaio 2022 l'Avvocato del controricorrente ha depositato dichiarazione di rinunzia al mandato. Considerato che:

1. Va premesso che la sopravvenuta rinunzia del difensore del controricorrente, pervenuta prima dell'udienza, non dispiega alcuna efficacia nell'ambito del giudizio per cassazione per effetto della perpetuatio dell'Ufficio del difensore, di cui è espressione l'art. 85 c.p.c., (Cass. n. 26429/2017; n. 16121/2009).

2. Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 1 punto 3 nota II bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al DPR 131/1986, dell'art. 14 delle preleggi, dell'art. 817 c.c. e 2697 c.c.. rileva che erroneamente la CTR ha fatto discendere la pertinenzialità della spiaggetta dall'essere questa inserita nell'atto di compravendita come pertinenza dell'abitazione potendo rientrare nell'abito dell'agevolazione di cui alla norma invocata solo le unità immobiliari catalogabili nelle cat. C/2, C/6, C/7. L'ampliamento oltre tale perimetro costituirebbe una inammissibile interpretazione analogica o estensiva.

3. Il motivo è infondato.

4. Questa Corte ha affermato, in tema di pertinenze all'immobile destinato ad abitazione principale, che in tema di agevolazione tributarie per "acquisto prima casa", il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell'area che ha esclusivo rilievo formale (Cass. n. 3148/2015). È stato altresì statuito che "In tema di imposta di registro, ai fini dell'estensione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell'immobile, destinate al servizio e ornamento dell'abitazione oggetto dell'acquisto, ai sensi della nota II- bis all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificata dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sulla base della nozione dettata dall'art. 817 cod. civ., anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, né che l'acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria - nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale c/2, c/6 e c/7 - mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica (Cass. n. 6259 dei 13/03/2013).

È stato altresì di recente precisato (Cass. n. 22561 del 2021 in relazione al lastrico solare) che "Ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico. 3.1.Va pertanto respinta la tesi dell'Agenzia secondo la quale l'elenco di cui alla Tariffa limiterebbe il beneficio alle sole categorie catastali indicate, dovendosi invece ritenere che il legislatore, laddove afferma:

«sono ricomprese tra le pertinenze ... », evidenzia con chiarezza che per le unità immobiliari di cui categorie C/2, C/6 e C/7 una sola unità immobiliare, per ciascuna di dette categorie, può godere dell'agevolazione. 3.2.La norma non comprende pertanto una elencazione esclusiva (come invece ritiene l' Amministrazione finanziaria), in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata "a servizio od ornamento" (articolo 817 del codice civile) del "bene principale", che dipende, a sua volta, da un fattore oggettivo (l'obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all'altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni in questioni di "asservire" l'uno all'altro).

Elemento questi ricorrenti nella fattispecie.

5. La CTR si è sostanzialmente adeguata ai superiori principi per cui il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle sp