Cassation court allows tax agency appeal, quashing regional commission decision invalidating signature delegation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the latter's ruling. The Regional Commission had invalidated a signature delegation because it lacked specific time limits and detailed reasoning, confusing it with a delegation of functions. The court reversed this, holding that a signature delegation is valid if the employee's qualification is specified, as this allows verification of identity without needing a fixed term or specific justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 comma 1 bis d.lgs. 165/2001; Art. 42 dpr 600/73: A signature delegation is valid if the delegate's qualification is indicated, distinguishing it from a delegation of functions which requires specific time limits and detailed motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14368-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro VALLARINO SILVIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1138/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata 1'01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. /) Ric. 2020 n. 14368 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Rg 14368/2020 Agenzia delle entrate c/ Vallarino Silvio Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, n. 1138/2/19 dep. 1 ottobre 2019, che in controversia su impugnazione da parte di Silvio Vallarino di avviso di accertamento per Irpef, anno 2009, ha respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo invalida la delega di firma dell'atto impositivo in quanto non circoscrive l'efficacia nel tempo del potere rappresentativo conferito e in quanto non specifica, "trattandosi di un corpus generico e generale che include una serie indiscriminata di deleghe senza nemmeno che emerga la motivazione specifica per il conferimento del potere sostitutivo.. trasformandosi in una sostituzione sine die".
Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:
1. Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, art. 17 comma 1 bis d.lgs. 165/2001 e art. 42 dpr 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto invalida la delega di firma rilasciata dal Dott. Borrello, avendo la CTR erroneamente richiamato la delega di funzioni, trattandosi invece nella fattispecie di delega di firma, come emerge dal avviso di accertamento impugnato contenente la dicitura "firma su delega del Direttore Provinciale" 2. Il motivo è fondato. 2.1. Il Collegio intende dare continuità all'orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr.
Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019), secondo cui non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) - cfr. disposizione di servizio prodotta in primo grado e ritualmente trascritte in ricorso - che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa; 2.2.
è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr.
Cass. n. 8814/2019 cit.).
3. La CTR non si è adeguata ai superiori principi, per cui il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Liguria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, anche p