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Ordinanza — n. 6304/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling taxpayers must prove specific deductible costs rather than accepting presumptive percentages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6304/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding tax assessments for the year 2001. The lower court had erroneously applied a presumptive percentage for production costs without requiring the taxpayer to provide specific evidence for each bank transaction. The court ruled that taxpayers must offer analytical proof linking individual bank movements to non-taxable operations, rejecting generic presumptions when the tax authority conducts an analytical assessment.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2; art. 39, comma 2; art. 2697 c.c.; art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In cases of analytical or presumptive analytical tax assessment, the taxpayer bears the burden of providing specific analytical proof for deductible costs, rather than allowing the tax authority to recognize them via a presumptive percentage.

Parole chiave

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tax burden of proof deductible costs analysis bank transaction verification presumptive percentage rejection analytical tax assessment tax agency appeal specific evidence requirement contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 comma 1 nr 2) del dPR nr 600/73 e dell'art.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Cass.
art. 2697 c.c.
32 comma 1 nr 2) del dPR nr 600/73 e dell'art. 2697 cc in relazione all'ari 360 comma 1° nr.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26111/2015
Cass. n. 21800/2017
26111/2015, Cass. n. 21800/2017).
Cass. n. 2649/2018
tra le tante Cass. n. 2649/2018, 26111/2015, 21800/2017).
Cass. n. 20735/2010
Cass. n. 16896/2014
Cass. n. 9362/2015
Cass. n. 22868/2017
39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Cass. n. 22868/2017).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 37556-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GUO LI XIN; - intimato - avverso la sentenza n. 1475/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA depositata il 9/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Guo Li Xin, titolare di impresa individuale esercente attività di ristoratore, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona avverso l' avviso accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito di indagini della Guardia di finanza, recuperava a tassazione le maggiori imposte Irpef, Iva ed Irap nonché le relative sanzioni con riferimento all'anno 2001.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul presupposto del perfezionamento del condono <<tombale », la Commissione Tributaria Regionale della Liguria confermava e la Corte di Cassazione, con sentenza nr 23101/2011 annullava l'impugnata sentenza ritenendo inapplicabile la disposizione della L. n. 289 del 2002, art.

9. La controversia approdava nuovamente in Cassazione in quanto l'Agenzia delle Entrate contestava la decisione del giudice di rinvio di rimessione degli atti gli atti alla CTP di Savona e questa Corte annullava con rinvio la sentenza della CTR; riassunta nuovamente la causa la CTR della Liguria accoglieva parzialmente l'appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che dal maggior reddito accertato avrebbe dovuto essere dedotte non solo le somme versate a titolo di condono ma anche la percentuale dei costi necessari per la produzione del maggior reddito da determinarsi in via presuntiva con conseguente diminuzione delle sanzioni.

Ric. 2019 n. 37556 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi unico motivo. Il contribuente non si è costituito. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 comma 1 nr 2) del dPR nr 600/73 e dell'art. 2697 cc in relazione all'ari 360 comma 1° nr. 3 cpc; si sostiene che l'impugnata sentenza ha erroneamente affermato il principio secondo il quale il maggior reddito accertato attraverso le indagini bancarie debba necessariamente essere depurato delle spese da determinarsi forfettariamente pur in assenza di una specifica prova da parte del contribuente.

2. Il motivo è fondato. 2.1 Questa Corte è ferma nel ritenere che « la presunzione legale "juris tantum" nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,comma 1°, n. 2, può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cass. n. 26111/2015, Cass. n. 21800/2017).

Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma Ric. 2019 n. 37556 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso l'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie (cfr. tra le tante Cass. n. 2649/2018, 26111/2015, 21800/2017). 2.2 Tale regime probatorio si applica anche per il riconoscimento di eventuali costi deducibili, la cui indicazione e prova è a carico del contribuente e non possono essere riconosciuti in via presuntiva a cura dell'Ufficio (cfr.

Cass.20735/2010, 16896/2014 e 9362/2015). 2.3 Infatti, in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Cass. n. 22868/2017). 2.4 Alla luce dei suesposti principi va, quindi, rilevata l'erroneità dell'operato del giudice dell'appello che, in mancanza dell'assolvimento da parte del contribuente dell'onere della prova sullo stesso gravante, e con operazione ermeneutica illogica oltre che contra legem ha apoditticamente Ric. 2019 n. 37556 sez.

MT - ud. 25-01-2022 -4- ritenuto che ad un ricavo occulto dovesse necessariamente corrispondere un costo anch'esso occulto, non provati, ma presuntivamente ritenuti" da esso giudice, corrispondente alla percentuale dei costi esposti per i redlditi dichiarati.

3. Il ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale della Liguria in diversa composizione. PQM La Corte accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022 il Presidente