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Ordinanza — n. 6255/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6255/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6255/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8097-2021 proposto da: PARENTE PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 163, presso lo studio dell'avvocato ANGELO MIANO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA GRAGLIA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI F i r m a t o D a :

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 327 cod. proc. civ, art. 429 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 6255/2022 — snciv · Corte di Cassazione: o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8097-2021 proposto da: PARENTE PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 163, presso lo studio dell'avvocato ANGELO MIANO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA GRAGLIA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI F i r m a t o D a :

Parole chiave

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ritardo ingiustificato violazione del principio di celerità tempestività dell'inoltro violazioni delle norme procedurali carenza di urgenza osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Parente Paolo per la cassazione della sentenza n.
art. 327 cod. proc. civ
150 del 2011, esso era da considerarsi intempestivo, in quanto depositato in cancelleria oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; letto il controricorso di Roma Capitale; il primo motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
art. 429 cod. proc. civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8097-2021 proposto da: PARENTE PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 163, presso lo studio dell'avvocato ANGELO MIANO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA GRAGLIA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8097/2021 Numero sezionale 356/2022 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la Numero di raccolta generale 6255/2022Data pubblicazione 24/02/2022 rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 12510/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Parente Paolo per la cassazione della sentenza n. 12510 del 17. 9. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il suo atto di appello avverso la decisione del Giudice di pace di Roma, rilevando che l’appellante aveva proposto in primo grado atto di opposizione avverso un cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada deducendo l’omessa notifica dei verbali e che, essendo stato l’atto di gravame proposto nella forma dell’atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, esso era da considerarsi intempestivo, in quanto depositato in cancelleria oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; letto il controricorso di Roma Capitale; il primo motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 165, 327, 347 e 615 cod. proc. civ. e dell’art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011, censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto con atto di citazione e trattato secondo le regole del procedimento ordinario, non avendo il giudicante mai disposto il suo mutamento, per il principio della ultrattività del rito anche il giudizio di appello era soggetto alle regole del giudizio ordinario, con l’effetto F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8097/2021 Numero sezionale 356/2022 che, ai fini della tempestività del gravame, avrebbe dovuto guardarsi Numero di raccolta generale 6255/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 esclusivamente alla data della notifica dell’atto di citazione e non a quella del suo deposito in cancelleria al fine della iscrizione a ruolo; il motivo appare manifestamente fondato, risultando dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa che il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione ed ha seguito il rito ordinario di cognizione, come si evince dalle stesse modalità di pronuncia della sentenza, il cui dispositivo non risulta letto in udienza ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., applicabile a mente dell’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, con la conseguenza che anche l’appello doveva essere proposto, e valutato anche ai fini della sua tempestività, con atto di citazione, atteso il principio che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice ( Cass. n. 20705 del 2018;

Cass. n. 15897 del 2014; Cass. n. 682 del 2005 ); in contrario, alla luce di tali considerazioni, non sembra assumere autonomo rilievo la circostanza che il giudice di pace abbia dichiarato, in sentenza, l’applicabilità, quanto al termine dell’opposizione, dell’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, in assenza dell’adozione di qualsiasi provvedimento di mutamento del rito, a mente dell’art. 4 legge citata; il secondo motivo di ricorso va dichiarato assorbito >>. parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8097/2021 Numero sezionale 356/2022 Numero di raccolta generale 6255/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione CivileData pubblicazione 24/02/2022 del 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E