Cassation court dismisses appeal regarding traffic fine notification validity due to missing tracking number on receipt notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that the traffic violation notice was invalid because the receipt notice lacked a specific tracking number, claiming this prevented proper knowledge of the act. The court rejected this, ruling that the absence of the tracking number does not hinder the recipient's ability to know about the notification once the authorized receiver is identified. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded and generic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 6, legge n. 890 del 1982; Art. 139, comma 4, cod. proc. civ.: The lack of a tracking number on the notice of service does not prevent the recipient from knowing the notified act if the authorized receiver is identified.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8742-2021 proposto da: MICELI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELLA BALDUINA 5, presso lo studio dell'avvocato ENZA GABRIELLA MICELI, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato NICOLA SABATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA; - intimata - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8742/2021 Numero sezionale 358/2022 avverso la sentenza n. 14493/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il Numero di raccolta generale 6253/2022Data pubblicazione 24/02/2022 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Miceli Giuseppe per la cassazione della sentenza n. 14493 del 20. 10. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione a cartella di pagamento emessa per violazione del codice della strada, disattendendo il motivo che aveva dedotto la nullità della notifica del verbale di contestazione della infrazione, quale atto presupposto della cartella impugnata; letto il controricorso di Roma Capitale; l’unico motivo di ricorso, nel denunziare la violazione dell’art. 7, comma 6, legge n. 890 del 1982 e dell’art. 139, comma 4, cod. proc. civ., censura la sentenza del Tribunale per avere ritenuto valida la notifica del verbale di accertamento della violazione, avvenuta, stante l’assenza del destinatario, mediante consegna dell’atto al portiere dello stabile, pur essendo l’avviso che dava notizia dell’avvenuta notificazione privo del numero identificativo della raccomandata contenente l’atto notificato, mancanza che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe in grado di garantire l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del destinatario; il motivo appare manifestamente infondato, meritando di essere condivisa l’affermazione del Tribunale che, dato atto che l’avviso di cui di discute indicava il soggetto richiedente la notifica (Polizia municipale di Roma) e le generalità e qualifica del soggetto che aveva ricevuto l’atto (il portiere dello stabile, Damadi Almed), ha ritenuto che la mancata indicazione in esso del numero identificativo della raccomandata contenente l’atto notificato non impedisse al destinatario la piena conoscibilità dello stesso;
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8742/2021 Numero sezionale 358/2022 che infatti, ai sensi sia dell’art. 139, comma 4, cod. proc. civ. che dell’art. 7 Numero di raccolta generale 6253/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 legge n. 890 del 1982, la raccomandata ivi prevista non tiene luogo all'atto da notificare, ma dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione mediante consegna dello stesso alla persona abilitata dalla legge a riceverlo, con l’effetto che, una volta che quest’ultima viene indicata, la mancanza nel suddetto avviso del solo numero cronologico dell’atto consegnato non rappresenta un dato in grado di impedire al destinatario della notificazione di avere conoscenza dell’atto notificato; che sotto tale profilo il ricorso appare altresì generico, non indicando le ragioni per cui tale mancanza avrebbe posto il ricorrente nella condizione di non poter conoscere l’atto notificatogli>>.
Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8742/2021 Numero sezionale 358/2022 Numero di raccolta generale 6253/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, Data pubblicazione 24/02/2022del 14 gennaio 2022.
IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E