Cassation court allows appeal by ruling electronic filing perfected upon second PEC receipt, not registry entry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal for tardiness. The appellant argued that the appeal was filed electronically on July 31, 2019, well within the six-month deadline, whereas the lower court relied on the registry entry date of August 9, 2019. The court held that electronic filing is perfected only upon the issuance of the second PEC (electronic receipt), establishing that the appeal was timely submitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012; Art. 327 c.p.c.: The deposit of procedural acts via electronic means is deemed timely when the delivery receipt is generated by the certified email provider within the final day of the deadline, not when entered into the registry.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8895-2021 proposto da: SAMA' ARCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA, 10, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CESARE VINCENTI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE; - intimata - avverso la sentenza n. 13051/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8895/2021 Numero sezionale 359/2022 Rilevato che: Numero di raccolta generale 6250/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Samà Arcangelo per la cassazione della sentenza n. 13051 del 28. 9. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 1361 del 31. 1. 2018; l’unico motivo di ricorso, nel denunziare violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012, convertito con l. n. 221 del 2012, censura la decisione impugnata per avere ritenuto che il ricorso in appello era stato depositato in cancelleria il 9. 8. 2019, data in cui era stato iscritto a ruolo, mentre era stato depositato con invio telematico già il giorno 31 luglio precedente, entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.; il motivo è manifestamente fondato, alla luce dei principi stabiliti da questa Corte, secondo cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett.
a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza ( Cass. n. 21931 del 2020; Cass. n. 28982 del 2019; Cass. n. 12328 del 2019 ); dall’esame degli atti risulta che l’atto di appello è stato effettivamente inviato in via telematica ed accettato il giorno 31. 7. 2019, sicché esso era da considerarsi tempestivo >>.
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8895/2021 Numero sezionale 359/2022 Numero di raccolta generale 6250/2022 Considerato che: Data pubblicazione 24/02/2022 il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile del 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3