Ordinanza — n. 6232/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24920-2019 proposto da: CAMERINO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 2 INT A/7, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CRIMI che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo; - ricorrente- contro CZARNOCKI LUCHESCHI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORESTE TOMMASINI N. 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PROTA, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO MARIO FASULO; controricorrente - avverso la sentenza n. 2141/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/05/2019;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 6232/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 24920/2019 Numero sezionale 199/2022 Numero di raccolta generale 6232/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01 / 2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI. ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., il procuratore legale dei ricorrenti ha ritualmente depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dal medesimo e dalla propria assistita e accettato dalla controparte, instando per la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione totale delle spese giudiziali.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24920-2019 proposto da: CAMERINO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 2 INT A/7, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CRIMI che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo; - ricorrente- contro CZARNOCKI LUCHESCHI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORESTE TOMMASINI N. 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PROTA, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO MARIO FASULO; controricorrente - avverso la sentenza n. 2141/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/05/2019;
Numero registro generale 24920/2019 Numero sezionale 199/2022 Numero di raccolta generale 6232/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01 / 2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI. ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., il procuratore legale dei ricorrenti ha ritualmente depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dal medesimo e dalla propria assistita e accettato dalla controparte, instando per la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione totale delle spese giudiziali.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è a farsi luogo a pronuncia sulle spese ex art. 391, ult. co., cod.proc.civ. Neppure è dovuto il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in applicazione del consolidato orientamento che ne esclude la debenza in caso di declaratoria di estinzione del giudizio (Cass. Civ. 30 settembre 2015, n. 19560). PQM La Corte, dichiara l'estinzione del giudizio Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presuppgsti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2022, nella camera di consiglio de