Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares proceedings extinguished with full cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation proceedings extinguished following the legal representative's formal withdrawal of the appeal on December 29, 2021. The appellants, Dondena Davide and Scanavacca Stefania, voluntarily relinquished their rights against the bankrupt entity RTS SRL, prompting the respondent to accept the withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judgment on merits was necessary, and the unified contribution fee was not doubled as per established jurisprudence regarding withdrawn appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1 d.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws a cassation appeal, the proceedings are extinguished without a substantive ruling, and the unified contribution fee is not doubled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23623-2020 proposto da: DONDENA DAVIDE, SCANAVACCA STEFANIA, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI BOSCO; - ricorrenti - contro FALLIMENTO RTS SRL , in persona del Curatore fallimentare pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIA NATALINA MAIRATE; - controricorrente- avverso la sentenza n. 928/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/04/2020;
Numero registro generale 23623/2020 Numero sezionale 200/2022 Numero di raccolta generale 6231/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI. rilevato che: ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., il procuratore legale dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione del 27/12/20121, depositato il 29/12/2021, sottoscritto dal medesimo e dai propri assistiti e accettato dalla controparte il 30/12/2021, instando per la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione totale delle spese giudiziali.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è a farsi luogo a pronuncia sulle spese ex art. 391, ult. co., c.p.c. Neppure è dovuto il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in applicazione del consolidato orientamento che ne esclude la debenza in caso di declaratoria di estinzione del giudizio (Cass. Civ. 30 settembre 2015, n. 19560). PQM La Corte, dichiara l' estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2022, nella camera di consig