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Ordinanza — n. 6223/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on jurisdiction, ruling arbitration clause applies only to counterclaim, not eviction suit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6223/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding jurisdiction, holding that the arbitration clause covered only the counterclaim for damages. The appellant argued the entire dispute, including the eviction suit, should be arbitral due to their connection. The court ruled that since the arbitration clause did not apply to the eviction claim, the ordinary court retained jurisdiction over that specific part of the case.

Regesto Legislator

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Art. 42 cod. proc. civ.; Art. 819-ter, comma 1 cod. proc. civ.: The court must separate connected claims where the arbitration clause applies to only one, retaining jurisdiction over the non-arbitrated claim rather than deferring the entire dispute.

Parole chiave

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arbitration clause scope jurisdiction separation connected claims arbitration agreement court of cassation competence regulation eviction suit

Disposizioni normative citate

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Art. 42 cod. proc. civ.
Pertanto, il regolamento di competenza in questo caso è ammissibile ai sensi dell’art. 42 cod.proc.civ.
Art. 819-ter, comma 1 cod. proc. civ.
art. 42 cod. proc. civ
Pertanto, il regolamento di competenza in questo caso è ammissibile ai sensi dell’art. 42 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, n. 4478/2003
Cass. SU, Ord. n. 14205/2005
Cass. Sez. 6, Ord. n. 307/2017
Cass. Sez. 6, Ord. n. 26553/2018

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Testo completo

mmissibilità del ricorso, ed è affidato a due motivi . Ritenuto che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione delle regole sulla competenza, posto che l’efficacia della clausola compromissoria non poteva essere affermata in relazione a un contratto diverso da quello al quale era stata apposta.

2. Con il secondo motivo si denuncia erroneo rilievo ex officio della incompetenza, essendo stata l’eccezione sollevata da Autocarrozzeria Car Works s.r.l. solo per la domanda riconvenzionale.

3. Entrambi i motivi sono fondati.

4. Preliminarmente si osserva che la eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, svolta dalla resistente, Ric. 2021 n. 20553 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20553/2021 Numero sezionale 214/2022 Numero di raccolta generale 6223/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 sull’assunto che la decisione circa gli effetti della clausola compromissoria riguardo ai contratti stipulati (locazione ad uso commerciale e preliminare di vendita con clausola compromissoria) sia una decisione di merito impugnabile con le vie ordinarie, è infondata.

5. La sentenza oggetto di regolamento di competenza ha definitivamente deferito agli arbitri l’intera controversia in corso tra le parti sulla base di una ritenuta connessione tra la controversia di cui alla domanda riconvenzionale, chiaramente soggetta alla competenza arbitrale, e quella di sfratto per morosità di cui alla domanda principale, per la quale non è stata stipulata o accettata la competenza arbitrale.

6. Pertanto, non si tratta di una decisione definitiva di merito impugnabile per le vie ordinarie, bensì di una decisione sulla incompetenza dell’AGO che l’ha declinata in favore degli arbitri. Il principio richiamato sul punto, pertanto, non è pertinente, perché proprio con riferimento alla giurisprudenza invocata dalla resistente occorre distinguere il caso in cui il giudice ordinario non abbia declinato la propria competenza, decidendo nel merito in base alla interpretazione della clausola arbitrale, dal caso in cui il giudice abbia definitivamente declinato la propria competenza, come nel caso in questione, senza decidere sul merito della causa, come indicato nell’art. 42 cod. proc. civ.( cfr. Cass. Sez. 1 sentenza n. 4478 del 26/3/2003; cfr. Cass. SU Ord. N. 14205 del 6/07/2005).

7. Pertanto, il regolamento di competenza in questo caso è ammissibile ai sensi dell’art. 42 cod.proc.civ.

8. Quanto al merito della questione di competenza dell’AGO qui in esame si osserva quanto segue. Ric. 2021 n. 20553 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20553/2021 Numero sezionale 214/2022 Numero di raccolta generale 6223/2022 9.

Data pubblicazione 24/02/2022Questa Corte ha già statuito che <<In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819-ter, comma 1, cod.proc.civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro, che l'eccezione d'incompetenza sia sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza; pertanto, ove essa sia formulata soltanto in relazione ad una tra più domande connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il suo accoglimento comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza>> (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 307 del 10/01/2017 -Rv. 642728 – 01-;

Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018 -Rv. 650890 – 01-).

10. Applicando il suddetto principio al caso in esame, il giudice avrebbe dovuto limitare il rilievo della propria incompetenza solo con riguardo alla domanda riconvenzionale soggetta alla clausola arbitrale, separando le sorti delle due controversie, del tutto scindibili.

11. Conseguentemente la Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia in relazione alla domanda principale di sfratto per morosità, fermo il Ric. 2021 n. 20553 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5