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Ordinanza — n. 6205/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific reference to the contested administrative court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6205/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to identify the specific administrative court decision serving as the basis for the claim. The appellant argued the lower court erred in determining the losing party regarding litigation costs, but the exact content of the referenced administrative ruling was unknown. Consequently, the court could not verify the factual basis of the appeal, ruling that the procedural requirement for identifying the contested act was not met.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.: An appeal for cassation is inadmissible if the applicant fails to clearly identify and locate the specific judicial decision that serves as the foundation for the appeal, rendering the examination of the merits impossible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific reference administrative court decision litigation costs allocation procedural requirement cassation inadmissibility missing factual basis azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 366, n. 6 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater
articoli 91 c.p
― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c., 26 e 42 del decreto legislativo numero 104 del 2010,13, sesto comma, del d.p.r.
articolo 91 c.p
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8431-2019 proposto da: AUTOLINEE CURRERI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO STARACE; - ricorrente - contro CITTA' DI VICO EQUENSE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI, 11, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CALIFANO, rappresentata e difes dall'avvocato ERIK FURNO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1926/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 10/09/2018;

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 8431/2019 Numero sezionale 10382/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 6205/2022Data pubblicazione 24/02/2022 partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Autolinee Curreri S.r.l. ricorre per due mezzi, nei confronti del Comune di Vico Equense, contro la sentenza del 10 settembre 2018 con cui il tribunale di Torre Annunziata, provvedendo in sede di appello avverso la sentenza resa tra le parti dal Giudice di pace di Sorrento, ha così provveduto: «in parziale accoglimento dell’appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata; annulla il decreto ingiuntivo n. 177/2014 emesso dal giudice di pace di Sorrento in data 4/10/2014; condanna Autolinee Curreri S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della Città di Vico Equense delle spese di lite del primo grado di giudizio … delle spese di lite del presente grado di giudizio …». 2.

― Il Comune di Vico Equense resiste con controricor so. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c., 26 e 42 del decreto legislativo numero 104 del 2010,13, sesto comma, del d.p.r. numero 115 del 2002 in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c.. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e del decreto ministeriale numero 55 del 2010, in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c.. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. La vicenda, per ciò che riesce a comprendersi, consiste in ciò, che una società terza, School Bus Service S.r.l., ha agito nei confronti F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 8431/2019 Numero sezionale 10382/2021 del Comune di Vico Equense dinanzi al Tar Campania, chiedendo Numero di raccolta generale 6205/2022Data pubblicazione 24/02/2022 l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva ad Autolinee Curreri S.r.l. del servizio di linee di autotrasporto scolastico.

Quest’ultima società ha spiegato ricorso incidentale, corrispondendo il contributo unificato per l’importo di € 2000,00, volto ad ottenere l’esclusione dalla gara della società ivi ricorrente, School Bus Service S.r.l.. Il Tar Campania ha accolto il ricorso incidentale e compensato le spese di lite. Dopo di che, invocando l’articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia, Autolinee Curreri S.r.l. ha agito in monitorio, con successo, nei confronti del Comune di Vico Equense per la restituzione dell’importo di € 2000,00 sopra menzionato, e cioè la somma pagata a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso incidentale dinanzi al Tar: la ricorrente in monitorio, dunque, ha posto a fondamento della domanda la asserita soccombenza del Comune, come tale tenuto a farsi carico del pagamento del contributo unificato in discorso.

Proposta opposizione al decreto ingiuntivo dal Comune, essa è stata accolta dal Giudice di pace di Sorrento, secondo cui la società avrebbe potuto direttamente precettare l’importo in discussione, senza ricorrere al procedimento per ingiunzione. All’esito, pertanto, Autolinee Curreri S.r.l. ha proposto appello che il Tribunale ha accolto, ritenendo per un verso che il Giudice di pace avesse rilevato d’ufficio una questione, quella della superfluità del ricorso per ingiunzione, non sottoposta al dibattito processuale, e, per altro verso, che il primo giudice avesse errato sul punto, giacché la possibilità di precettare l’importo corrisposto per contributo unificato presupponeva una condanna alle spese da parte del Tar, che invece non l’aveva pronunciata, giacché aveva disposto la compensazione delle spese.

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 8431/2019 Numero sezionale 10382/2021 Esaminando quindi la domanda attrice, nel merito, il Tribunale Numero di raccolta generale 6205/2022Data pubblicazione 24/02/2022l’ha respinta, ritenendo che nel giudizio dinanzi al Tar l’unica soccombente fosse School Bus Service S.r.l. e che viceversa non fosse soccombente il Comune di Vico Equense, come tale non tenuto a farsi carico del contributo unificato.

Orbene, a fondamento del ricorso la società ricorrente denuncia l’errore commesso dal giudice di merito nell’escludere la soccombenza del Comune. Ciò detto, tale verifica richiede l’esame della sentenza del Tar, che è l’atto su cui la domanda attrice originaria, come pure l’odierno ricorso per cassazione, si fonda: ma l’esatto contenuto della sentenza è ignoto, mentre il suo esame è indispensabile al fine di stabilire se il Tribunale abbia o non abbia ben valutato la sussistenza della soccombenza a carico del Comune. Non resta allora se non osservare che il ricorso difetta del requisito di cui all’articolo 366 numero 6 c.p.c., dal momento che la sentenza in discorso, su cui come si premetteva il ricorso si fonda, non è localizzata, oltre a non esserne con chiarezza ricostruito l’esatto contenuto (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184).

Il che travolge anche il secondo motivo, concernente il governo delle spese di lite da parte del Tribunale, giacché, in mancanza della localizzazione e della descrizione contenutistico della sentenza del Tar, neppure possibile verificare l’esattezza della statuizione sulle spese. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità liquidate in complessivi € 1.500,00, di cui € F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 8431/2019 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% Numero sezionale 10382/2021Numero di raccolta generale 6205/2022 ed agli accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo Data pubblicazione 24/02/2022 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell