Cassation court dismisses tax agency appeal, allowing taxpayer's claim due to lack of formal service of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had favored the taxpayer. The agency argued the taxpayer's appeal was untimely and improperly filed, but the court found no evidence of formal service to the agency. Consequently, the court ruled that the appeal was invalid due to lack of proper notification, thereby overturning the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63, comma 1, D.Lgs. 546/1992; Art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992: An appeal in tax proceedings is inadmissible if it has not been formally served on all parties, as mere deposit with the tribunal does not cure the defect of non-notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11978-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati LINDA RUSSO, FABIANA BONGIOVANNI; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 3851/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 07/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 11978 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Rg 11978/2020 FATTO e DIRITTO La CTR della Campania, con sentenza nr 3851/2019,resa in sede di rinvio accoglieva l'appello della società Napoletana Mobilità s.p.a. avverso la decisione della CTP di Napoli nr 446/2007 con cui era stato parzialmente accolto il ricorso limitatamente al credito di imposta . Il giudice del rinvio riteneva ,diversamente dalla tesi dell'Agenzia, che l'errore materiale commesso dalla contribuente nella compilazione della dichiarazione non fosse produttivo di alcuna omissione nei versamenti dovuti e potesse essere emendato attraverso una dichiarazione integrativa o una istanza di autotutela e ciò sulla scorta dei principi di buona fede e capacità contributiva.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 63 e 45 del dlgs nr 546/1992 in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per non avere la CTR rilevato che l'atto di riassunzione era stato solo depositato e tardivamente effettuato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Si è costituita con controricorso illustrato da memoria la contribuente eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti. In primo luogo va osservato che il ricorso non difetta di specificità . La ricorrente valorizzando il dato che emerge dalla pronuncia oggetto dell'odierna impugnativa ha rilevato che l'atto di riassunzione non era stato notificato alla Agenzia delle Entrate ma solo depositato in palese violazione delle prescrizione contenute nell'alt 63 del dlgs 1992 nr 546. La censura nei termini in cui è stata formulata consente alla Corte di cogliere la sua esatta portata e di verificarne la fondatezza. Occorre ricordare che quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti i di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme previste per i giudizi di secondo grado in quanto applicabili (art. 63, comma 1, proc. trib., temporalmente vigente).
Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi I e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 (art. 53, comma 2, proc. trib.) ed è proposto mediante notifica a norma dell'art. 16, commi 2 e 3 (art. 20, comma 1, proc. trib.). Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 c.p.c. e ss. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta; all'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota d'iscrizione al ruolo (art. 22, comma 1, proc. trib.).
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio (art. 22, comma 2, proc. trib.) ( cass 2019 nr 10903) così composto il quadro normativo di riferimento, occorre accertare se il ricorso in riassunzione della contribuente sia stato ritualmente notificato all'Agenzia o solamente depositato, nella segreteria della CTR, senza averlo prima notificato alla controparte a nulla rilevando l'eventuale costituzione in giudizio della quale comunque la pronuncia non dà atto insuscettibile di sanare l'iniziale irritualità.
Quanto alla prospettata tardività del ricorso in riassunzione va rilevato che lo stesso doveva essere riassunto secondo l'art 63 ratione temporis entro il termine perentorio di un anno e non già di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto non risultando dagli atti l'avvenuta notifica del ricorso in riassunzione nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate e la sentenza va cassata e decisa, non essendo necessarie ulteriori indagini istruttorie con l'estinzione del giudizio per la mancata riassunzione nei termini di legge Le spese relative alla fase di merito vanno compensate in ragione dell'alternanza del giudizio .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito e dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di merito; condanna la società controricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 5.600,00 oltre sp